Dopo la sentenza sui 75 Paesi: la sospensione globale degli appuntamenti per i visti d’immigrazione negli Stati Uniti
Dopo la sentenza sui 75 Paesi: la sospensione globale degli appuntamenti per i visti d’immigrazione negli Stati Uniti
Il Dipartimento di Stato statunitense ha temporaneamente sospeso e riprogrammato gli appuntamenti per i visti d’immigrazione presso ambasciate e consolati nel mondo, per consentire una formazione uniforme dei funzionari consolari sulla valutazione del rischio che il richiedente divenga una “public charge”. La misura interviene pochi giorni dopo la sentenza federale che ha annullato la precedente sospensione dei visti per cittadini di 75 Paesi. L’accostamento temporale tra i due atti pone una questione di particolare interesse per il diritto comparato dell’immigrazione: quando una scelta organizzativa dell’amministrazione resta un legittimo strumento di gestione del procedimento e quando, invece, produce una restrizione sostanziale dell’accesso alla migrazione legale che richiede una base legislativa specifica e un controllo giurisdizionale effettivo?
Dalla sospensione per nazionalità alla sospensione globale
Il 26 agosto 2026 è stata resa pubblica la decisione del Dipartimento di Stato di adeguare temporaneamente gli appuntamenti per i visti d’immigrazione in tutte le sedi diplomatiche e consolari statunitensi, al fine di consentire una formazione approfondita dei funzionari incaricati delle decisioni. Il Dipartimento non ha indicato ufficialmente una data generale di conclusione della misura. È importante precisare che la sospensione riguarda gli appuntamenti relativi ai visti d’immigrazione, cioè ai titoli destinati a consentire l’ingresso negli Stati Uniti per stabilirvisi permanentemente, e non l’intero sistema dei visti temporanei per turismo, studio o affari.
L’elemento giuridicamente più significativo non è tuttavia la temporanea interruzione dell’attività consolare in sé, quanto il suo contesto. Solo pochi giorni prima, il 21 agosto 2026, la United States District Court for the Southern District of New York aveva annullato la politica con cui il Dipartimento di Stato aveva sospeso il rilascio dei visti d’immigrazione ai cittadini di 75 Paesi considerati ad alto rischio di ricorso alle prestazioni pubbliche. La nuova misura abbandona quindi, almeno formalmente, il criterio della nazionalità e assume carattere globale: non colpisce determinate cittadinanze, ma l’organizzazione complessiva dell’attività consolare.
La differenza è sostanziale. Una sospensione fondata sulla nazionalità incide direttamente sulla posizione giuridica di una categoria determinata di richiedenti; una pausa generalizzata per finalità formative può invece essere ricondotta, almeno in linea di principio, al potere dell’amministrazione di organizzare le modalità di lavorazione delle domande. È proprio su questa linea di confine che si colloca il nuovo problema giuridico.
Il nodo della “public charge”
La nozione di public charge non è un’invenzione dell’attuale amministrazione e appartiene da lungo tempo alla legislazione migratoria statunitense. L’Immigration and Nationality Act, all’articolo 212(a)(4), corrispondente a 8 U.S.C. § 1182(a)(4), stabilisce che è inammissibile lo straniero che, secondo la valutazione del funzionario consolare al momento della domanda di visto, sia verosimilmente destinato a diventare in futuro un onere per l’assistenza pubblica.
La stessa norma individua però una serie di elementi che devono essere considerati almeno come base della valutazione: età, condizioni di salute, situazione familiare, patrimonio e risorse economiche, posizione finanziaria, istruzione e competenze professionali. Nelle ipotesi previste dalla legge può inoltre assumere rilievo l’affidavit of support del soggetto che sponsorizza l’ingresso. Il dato normativo è quindi costruito attorno a una prognosi individuale: non stabilisce che la provenienza da un determinato Paese renda automaticamente il richiedente una futura “public charge”, ma affida al funzionario la valutazione concreta della persona e delle sue condizioni.
Questo aspetto è essenziale per comprendere sia la recente pronuncia giudiziaria sia la nuova formazione disposta dal Dipartimento di Stato. L’amministrazione può certamente uniformare criteri interpretativi, fornire istruzioni e assicurare coerenza nell’applicazione della disciplina; ciò che diventa problematico è trasformare un giudizio individuale previsto dalla legge in una presunzione generale costruita sulla cittadinanza, sulla provenienza geografica o su indicatori statistici che sostituiscano l’esame del singolo caso.
La sentenza CLINIC v. Rubio e il perimetro dell’autorità amministrativa
La decisione del 21 agosto 2026, resa nel procedimento Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC) v. Rubio, costituisce il precedente immediato necessario per leggere quanto sta accadendo. La giudice federale Jeannette Vargas ha ritenuto illegittima la politica che impediva il rilascio di visti d’immigrazione ai cittadini di 75 Paesi, annullandola e disponendo anche la rimozione dei dinieghi fondati esclusivamente su tale sospensione, con rinvio delle domande per una nuova valutazione conforme alla legge.
Il primo pilastro della decisione è il principio di non discriminazione previsto da 8 U.S.C. § 1152(a)(1)(A), secondo cui, salvo le eccezioni stabilite dal Congresso, nessuno può essere discriminato nel rilascio di un visto d’immigrazione per ragioni di razza, sesso, nazionalità, luogo di nascita o residenza. La norma contiene tuttavia anche una precisazione importante: il principio di non discriminazione non limita il potere del Segretario di Stato di determinare le procedure attraverso le quali le domande vengono trattate e le sedi nelle quali sono esaminate.
È proprio questa distinzione che rende la nuova sospensione globale più complessa, sotto il profilo giuridico, rispetto alla misura annullata. La formazione dei funzionari e la temporanea riorganizzazione degli appuntamenti appartengono, almeno sul piano formale, alla sfera procedurale. Non individuano una nazionalità vietata e non dichiarano automaticamente inammissibile alcun richiedente.
Il secondo pilastro della sentenza riguarda però la distribuzione delle competenze all’interno dell’amministrazione statunitense. L’articolo 104(a) dell’INA, oggi 8 U.S.C. § 1104(a), attribuisce al Segretario di Stato ampi poteri di amministrazione della normativa consolare, ma esclude espressamente dal suo controllo le funzioni dei funzionari consolari relative alla concessione o al rifiuto del visto. In altri termini, il vertice politico può predisporre regole, procedure e istruzioni, ma non può sostituirsi automaticamente al funzionario cui il Congresso ha affidato l’accertamento dei presupposti di legge nel singolo procedimento.
Una pausa organizzativa può diventare una barriera sostanziale?
La nuova misura sarà quindi valutabile giuridicamente soprattutto attraverso la sua durata, le modalità di applicazione e il contenuto delle istruzioni che verranno impartite ai funzionari consolari. Una sospensione breve, effettivamente funzionale alla formazione e seguita dalla regolare ripresa degli appuntamenti, presenta caratteristiche molto diverse da un blocco generalizzato e privo di un termine certo, capace di congelare per un periodo indefinito migliaia di procedimenti già maturi per la decisione.
Nel diritto amministrativo contemporaneo la distinzione tra provvedimento e comportamento organizzativo è meno netta di quanto possa apparire. Anche una decisione apparentemente interna può produrre effetti esterni rilevanti quando impedisce, ritarda o rende eccessivamente gravoso l’esercizio di una posizione riconosciuta dalla legge. Per questo motivo la qualificazione formale di una misura come “training initiative” non esaurisce il problema della sua legittimità: occorre verificare gli effetti concreti che essa produce sui procedimenti e la compatibilità di tali effetti con le competenze attribuite dal Congresso all’amministrazione.
La questione assume rilievo particolare per i visti d’immigrazione fondati sui rapporti familiari o sul lavoro. Dietro un appuntamento consolare rinviato possono esservi ricongiungimenti familiari già approvati, rapporti di lavoro programmati, procedure durate anni e situazioni nelle quali il beneficiario ha già sostenuto costi significativi e organizzato la propria vita sulla base di una sequenza amministrativa definita. Il fattore tempo, in questi casi, non è semplicemente un elemento gestionale: può diventare una componente sostanziale dell’effettività della procedura.
Non può inoltre essere ignorato il rapporto temporale tra la sentenza del 21 agosto e la sospensione globale. La successione delle due misure non dimostra, di per sé, che la seconda costituisca un tentativo di eludere la decisione giudiziaria. Sarebbe giuridicamente improprio trarre una conclusione di questo tipo senza ulteriori elementi. Tuttavia il nuovo sistema dovrà essere osservato con particolare attenzione proprio perché l’amministrazione, dopo l’annullamento di una sospensione selettiva fondata sulla nazionalità, ha introdotto una pausa generale allo scopo di ridefinire e uniformare l’applicazione del medesimo istituto della “public charge”.
Il significato comparatistico: la migrazione legale come procedimento amministrativo
Il caso statunitense offre un insegnamento che supera i confini del diritto americano. Una parte crescente delle politiche migratorie contemporanee non viene più realizzata attraverso grandi riforme legislative, ma mediante istruzioni amministrative, sistemi di prenotazione, criteri di priorità, banche dati, controlli automatizzati, protocolli di valutazione e procedure consolari. È in questa zona apparentemente tecnica che si determina sempre più spesso l’effettiva possibilità di accedere a un diritto, a un visto o a una procedura.
Il fenomeno riguarda anche l’Europa. La progressiva digitalizzazione delle frontiere, delle domande di protezione e delle procedure di soggiorno produce enormi vantaggi in termini di uniformità e capacità amministrativa, ma accresce contemporaneamente il rischio che una scelta organizzativa si trasformi in una condizione sostanziale non prevista dal legislatore. Lo stesso problema si pone quando algoritmi, indicatori di rischio o classificazioni statistiche vengono utilizzati per orientare l’istruttoria: essi possono assistere l’amministrazione, ma non dovrebbero sostituire la valutazione individuale quando questa è richiesta dalla legge.
La vicenda americana mostra quindi una tensione destinata a diventare centrale nel diritto dell’immigrazione dei prossimi anni: da una parte l’esigenza degli Stati di governare grandi quantità di procedimenti attraverso criteri uniformi, formazione specialistica e strumenti standardizzati; dall’altra la necessità di preservare il carattere individuale delle decisioni quando la legge attribuisce rilievo alle condizioni concrete della persona.
La “public charge” rappresenta un terreno particolarmente significativo perché trasforma una previsione sul futuro comportamento economico dello straniero in un criterio di ammissibilità. La legge consente questa valutazione, ma proprio per la sua natura prognostica richiede che essa resti ancorata agli elementi individuali previsti dal legislatore. La differenza tra selezione amministrativa e discriminazione, tra organizzazione procedurale e barriera sostanziale, si gioca dunque sulla qualità e sulla verificabilità di quella valutazione.
La sospensione globale degli appuntamenti non può oggi essere equiparata alla precedente sospensione per 75 nazionalità, che un giudice federale ha già dichiarato illegittima. È una misura diversa, con una diversa struttura giuridica. Ma il suo sviluppo merita attenzione perché costituisce un banco di prova del rapporto tra potere amministrativo e legislazione migratoria: se la formazione condurrà a valutazioni individuali più uniformi, la misura resterà nell’ambito dell’organizzazione; se invece produrrà un nuovo sistema di presunzioni generalizzate o un blocco prolungato dell’immigrazione legale, il contenzioso potrà inevitabilmente riaprirsi.
In questa prospettiva, il vero tema non è soltanto quale politica migratoria uno Stato scelga di perseguire. Il tema giuridico è chi abbia il potere di compiere quella scelta, con quali strumenti e entro quali limiti. È precisamente su questa distinzione tra decisione politica, legge e amministrazione che si misura, anche nel diritto dell’immigrazione, la tenuta dello Stato di diritto.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.