La Francia ha scelto di ampliare in modo significativo la possibilità di trattenere amministrativamente gli stranieri considerati particolarmente pericolosi. La nuova disciplina consente, in determinate ipotesi, di arrivare fino a 210 giorni di rétention administrative, e il Conseil constitutionnel ne ha sostanzialmente convalidato l’impianto, pur delimitandone l’applicazione attraverso precise garanzie.
La misura riguarda situazioni qualificate, nelle quali viene in rilievo una minaccia reale, attuale e di particolare gravità per l’ordine pubblico e, secondo le diverse fattispecie previste dalla legge, precedenti condanne per reati di particolare gravità. Non siamo quindi di fronte a un’estensione generalizzata del trattenimento di ogni straniero irregolare.
La scelta francese pone però una questione che riguarda l’intera politica europea dei rimpatri: a cosa devono servire i centri di trattenimento?
È esattamente il problema affrontato dall’ottavo pilastro del paradigma Integrazione o ReImmigrazione: “I CPR come strumento interno al paradigma”. La proposta parte da un presupposto preciso: i centri per il rimpatrio acquistano legittimità e funzionalità quando sono inseriti all’interno di un sistema che abbia già definito la posizione dello straniero, verificato il suo percorso e assunto una decisione sulla permanenza. Fuori da questa sequenza rischiano di trasformarsi in contenitori nei quali la persona viene trattenuta senza che l’amministrazione riesca poi a dare effettiva esecuzione all’allontanamento.
Per questo il problema non può essere ridotto alla durata: 90, 180 o 210 giorni. Un periodo più lungo può essere necessario quando esiste una concreta prospettiva di rimpatrio e l’esecuzione richiede tempo; diventa molto meno comprensibile quando manca a monte la possibilità effettiva di allontanare lo straniero.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione colloca quindi il CPR alla fine, e non all’inizio, del percorso. Prima vengono la definizione della posizione giuridica, le possibilità effettive di integrazione e la loro verifica; quando le condizioni per la permanenza non sussistono più e deve essere eseguito un provvedimento di allontanamento, lo Stato deve però possedere strumenti realmente capaci di portarlo a compimento.
La Francia sta rafforzando uno di questi strumenti. L’Italia dovrebbe osservare questa esperienza, ma soprattutto interrogarsi sull’architettura complessiva del proprio sistema: un CPR può essere necessario, ma da solo non costituisce una politica migratoria.
È precisamente questa la funzione che l’ottavo pilastro assegna ai centri di trattenimento dentro il paradigma: non luoghi nei quali rinviare il problema, ma strumenti finalizzati all’esecuzione di una decisione già assunta.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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