Governare l’asilo dopo il Patto: screening, trasferimenti, dati e garanzie nell’Europa di fine agosto 2026
Governare l’asilo dopo il Patto: screening, trasferimenti, dati e garanzie nell’Europa di fine agosto 2026
Le ultime ventiquattro ore offrono un quadro particolarmente utile per comprendere come stia cambiando, in concreto, il governo amministrativo dell’immigrazione e dell’asilo. La Spagna rafforza a Ceuta il dispositivo di screening previsto dal nuovo quadro europeo; il Belgio conferma l’applicazione delle nuove regole sui trasferimenti tra Stati membri; il Regno Unito pubblica dati che mostrano una forte riduzione delle domande e dell’arretrato di primo grado, ma anche un sistema nel quale il carico si sposta verso ricorsi, accoglienza e rimpatri; nello stesso giorno, l’autorità britannica per i diritti umani richiama il Governo sui rischi di povertà, destituzione e insufficiente integrazione. Considerati insieme, questi sviluppi mostrano che la nuova stagione delle politiche migratorie europee non si gioca più soltanto sul numero degli ingressi, ma soprattutto sulla capacità degli apparati amministrativi di trasformare procedure accelerate, interoperabilità dei dati e responsabilità tra Stati in decisioni giuridicamente sostenibili.
Ceuta come laboratorio del nuovo screening europeo
Il 27 agosto il Ministero dell’Interno spagnolo ha annunciato il rafforzamento del dispositivo di triaje delle persone migranti presenti a Ceuta. L’intervento ha un significato che supera la dimensione emergenziale della città autonoma: rappresenta una delle prime applicazioni operative, su larga scala, della logica introdotta dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo dopo l’entrata in applicazione del nuovo quadro normativo il 12 giugno 2026.
Nel centro temporaneo di accoglienza in corso di predisposizione a El Tarajal sono state attivate otto nuove linee di lavoro della Policía Nacional, destinate a diventare quattordici dal 4 settembre. A queste si aggiungono le linee già operative presso la Jefatura Superior de Policía e al valico di frontiera. Il dispositivo integra identificazione, registrazione, acquisizione delle impronte digitali, fotografia, scansione documentale, controlli sanitari e valutazione delle vulnerabilità. Un gruppo di undici funzionari della Dirección General de Protección Internacional è stato inoltre inviato a Ceuta per rafforzare la formalizzazione e l’istruttoria delle domande di asilo, con interviste sia in presenza sia in videoconferenza.
La nozione di triaje utilizzata dalle autorità spagnole corrisponde sostanzialmente alla funzione dello screening disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/1356. Il dato giuridicamente più rilevante è che il Governo spagnolo lo qualifica come fase preceptiva e precedente rispetto a qualunque successivo procedimento: espulsione, devolución, protezione internazionale, tutela dei minori o identificazione delle vittime di tratta.
Questo passaggio segna un mutamento importante nella struttura del procedimento migratorio. L’identificazione non è più una mera attività preliminare di polizia, ma diventa un vero punto di smistamento giuridico. Dalla qualità dello screening dipende infatti l’individuazione del procedimento successivo, e quindi la possibilità di accedere alle garanzie proprie della protezione internazionale, della tutela minorile, della tratta o, al contrario, della procedura di rimpatrio.
La centralità dello screening aumenta inevitabilmente anche la rilevanza delle garanzie procedurali. Le valutazioni di vulnerabilità devono essere effettive e non meramente formali; l’acquisizione biometrica deve rispettare le regole europee sulla protezione dei dati; le informazioni rese alla persona devono consentire di comprendere la possibilità di chiedere protezione. Anche l’uso della videoconferenza nelle interviste, certamente utile per aumentare la capacità amministrativa, pone il problema della qualità del colloquio, dell’interprete, della riservatezza e della corretta valutazione delle condizioni individuali.
Dal sistema Dublino all’AMMR: il nodo dei trasferimenti
Nelle stesse ore il Belgio ha confermato che, quando un altro Stato membro risulta responsabile dell’esame di una domanda di protezione internazionale, può essere avviata la relativa procedura di trasferimento. Il chiarimento assume rilievo soprattutto rispetto ai trasferimenti verso l’Italia e rende visibile uno dei passaggi tecnicamente più delicati della transizione dal Regolamento Dublino III al Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, l’Asylum and Migration Management Regulation.
Il punto fondamentale è temporale. Le domande registrate prima del 12 giugno 2026 continuano a essere regolate, per la determinazione dello Stato competente, dal precedente sistema; quelle registrate successivamente rientrano invece nel nuovo quadro dell’AMMR. Ciò significa che per diversi mesi le amministrazioni nazionali dovranno gestire contemporaneamente due regimi giuridici, con criteri, termini e meccanismi procedurali non perfettamente coincidenti.
Questa fase transitoria non è un dettaglio tecnico. La corretta individuazione della normativa applicabile incide sulla legittimità della richiesta di presa o ripresa in carico, sui termini per effettuare il trasferimento, sulla posizione processuale del richiedente e sull’effettività del ricorso. Un errore nella data di registrazione o nella qualificazione del procedimento può tradursi in un vizio dell’intera procedura.
La nuova disciplina europea rafforza la responsabilità dello Stato individuato come competente e tenta di limitare i movimenti secondari, ma conserva la necessità di una valutazione individuale. Il trasferimento non può essere trattato come un automatismo amministrativo: restano rilevanti le condizioni di accoglienza, la situazione personale e familiare, le condizioni di salute, il superiore interesse del minore e, più in generale, i limiti derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il caso belga dimostra quindi che il Patto europeo entra nella fase più complessa: quella nella quale norme concepite per rendere più prevedibile la distribuzione delle responsabilità devono essere applicate a migliaia di procedimenti individuali, senza trasformare l’efficienza amministrativa in automatismo.
Il Regno Unito: meno domande e meno arretrato, ma il sistema resta sotto pressione
Il quadro comparato è arricchito dai dati ufficiali pubblicati il 27 agosto dal Home Office britannico, relativi all’anno terminato a giugno 2026. Le statistiche mostrano una riduzione significativa delle domande di asilo: 85.891 persone hanno chiesto protezione nel periodo considerato, il 21 per cento in meno rispetto all’anno precedente. Anche gli arrivi rilevati attraverso rotte irregolari sono diminuiti e gli attraversamenti con piccole imbarcazioni risultano inferiori del 23 per cento su base annua.
Ancora più significativo è il dato relativo alle decisioni. Alla fine di giugno 2026, 40.168 persone attendevano una decisione di primo grado, il 56 per cento in meno rispetto a un anno prima e il livello più basso dal 2019. Il Home Office collega tale riduzione sia alla diminuzione delle nuove domande sia, soprattutto, all’aumento della capacità decisionale e della produttività dei funzionari. Nel corso dell’anno sono state adottate circa 116.000 decisioni iniziali, più di quattro volte la media annua registrata tra il 2010 e il 2019.
Questi numeri confermano un principio spesso trascurato nel dibattito pubblico: l’efficienza del sistema di asilo dipende almeno quanto dalla capacità amministrativa quanto dal volume degli ingressi. Ridurre i tempi di decisione richiede personale, organizzazione, banche dati affidabili e procedure standardizzate. Tuttavia, una riduzione dell’arretrato di primo grado non coincide necessariamente con una riduzione dell’arretrato complessivo.
Lo stesso Home Office segnala infatti che, a marzo 2026, risultavano pendenti 87.450 procedimenti dinanzi al First-tier Tribunal nell’area Asylum, Protection and Revocation of Protection, rispetto ai 6.319 del giugno 2022. Il dato suggerisce un possibile spostamento del collo di bottiglia dalla fase amministrativa a quella giurisdizionale. Se aumenta rapidamente il numero delle decisioni ma una quota rilevante di esse viene impugnata, il problema non scompare: cambia sede istituzionale.
Anche sul fronte dell’accoglienza i numeri mostrano un forte mutamento. Alla fine di giugno 93.293 persone ricevevano sostegno nell’ambito del sistema di asilo, il 12 per cento in meno rispetto all’anno precedente. Le persone collocate in hotel erano 16.021, il 50 per cento in meno rispetto a giugno 2025 e il 71 per cento in meno rispetto al picco del settembre 2023. Parallelamente, cresce il ricorso a forme di accommodation dispersa e a strutture diverse dagli hotel.
La dinamica dei rimpatri segue la stessa direzione. Nel periodo considerato sono stati registrati oltre 40.000 ritorni, con un aumento dell’8 per cento rispetto all’anno precedente; gli ingressi nei centri di trattenimento sono stati 22.037, in crescita del 2 per cento. Quasi la metà delle persone che hanno lasciato il trattenimento è stata effettivamente rimpatriata. Anche in questo caso emerge una connessione sempre più stretta tra capacità detentiva, organizzazione amministrativa e politica dei ritorni.
Efficienza e diritti: il richiamo della Commissione britannica
Proprio nello stesso giorno in cui il Governo britannico ha diffuso dati che mostrano una maggiore efficienza quantitativa del sistema, la Equality and Human Rights Commission ha pubblicato una valutazione assai più critica sul rispetto dei diritti dei migranti e dei richiedenti asilo. L’autorità indipendente ha attribuito all’azione governativa la propria valutazione più bassa, definendola “inconsistent action” rispetto alle raccomandazioni delle Nazioni Unite.
La Commissione ha segnalato in particolare lacune nella protezione contro la povertà e la destituzione, nell’accesso alla sicurezza sociale e nelle politiche di integrazione. Ha riconosciuto alcuni progressi, come il mantenimento di corsi gratuiti di lingua inglese per determinate categorie e l’adozione di una strategia sulla coesione sociale, ma ha rilevato che tali misure non compensano le carenze strutturali riscontrate.
Il confronto tra questi due documenti, pubblicati a poche ore di distanza, è metodologicamente importante. Un sistema migratorio può migliorare i propri indicatori quantitativi e contemporaneamente presentare criticità nella tutela sostanziale dei diritti. Numero di decisioni, riduzione dei tempi, diminuzione dei costi e aumento dei rimpatri sono indicatori di capacità amministrativa; non sono, da soli, indicatori di qualità giuridica.
Una nuova amministrazione delle migrazioni
Ceuta, Bruxelles e Londra descrivono dunque tre manifestazioni della stessa trasformazione. La prima è la proceduralizzazione della frontiera: lo screening diventa il punto di accesso ai diversi status giuridici. La seconda è la responsabilizzazione tra Stati: il nuovo sistema europeo cerca di rendere più vincolante la determinazione dello Stato competente e di ridurre i movimenti secondari. La terza è la misurazione permanente dell’efficienza: tempi, arretrati, costi, tassi di rimpatrio e utilizzo delle strutture di accoglienza diventano veri strumenti di governo.
Questa evoluzione rende sempre più importante la qualità dei dati e delle decisioni amministrative. In un sistema fondato su identificazione biometrica, interoperabilità delle banche dati, procedure accelerate e trasferimenti tra Stati, un errore iniziale può propagarsi lungo l’intera catena procedimentale. Per questo la digitalizzazione non riduce il bisogno di garanzie: lo aumenta.
Il Patto europeo del 2024, entrato pienamente nella fase applicativa nel 2026, sarà giudicato non soltanto sulla capacità di contenere i movimenti irregolari o aumentare i ritorni, ma anche sulla capacità di produrre decisioni rapide, individualizzate, motivate e suscettibili di controllo effettivo. È su questo terreno, più che sulle dichiarazioni politiche, che nei prossimi mesi si misurerà la tenuta del nuovo diritto europeo dell’immigrazione e dell’asilo.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.