Le notizie emerse nelle ultime ventiquattro ore mostrano con particolare chiarezza che il governo delle migrazioni non si gioca più soltanto sul terreno delle norme sostanziali, ma sempre più sulla capacità amministrativa di applicarle. La richiesta spagnola di un intervento coordinato di Frontex, Europol e dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo nella gestione della situazione di Ceuta, la riduzione programmata delle risorse dell’UNHCR per il 2027 e la decisione australiana di mantenere a 20.000 posti annui il proprio programma umanitario rappresentano tre sviluppi diversi, ma collegati da uno stesso problema: quale struttura istituzionale sia necessaria per trasformare le politiche migratorie in procedure effettive, controllabili e rispettose delle garanzie individuali.
Ceuta e il passaggio dalla gestione nazionale alla capacità operativa europea
Il 28 agosto il Governo spagnolo ha formalmente chiesto alla Commissione europea il rafforzamento dell’intervento delle principali agenzie dell’Unione nella gestione delle persone migranti ancora presenti a Ceuta dopo la crisi di fine luglio. La richiesta non riguarda soltanto il controllo della frontiera. Madrid ha chiesto di prolungare l’operazione Minerva di Frontex, di aggiungere dieci funzionari dell’Agenzia alle attività di triaje, di utilizzare l’assistenza dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo nelle interviste e nell’interpretariato, di consolidare la cooperazione con Europol contro le reti di traffico e, in una fase successiva, di avvalersi di Frontex per l’esecuzione di determinati rimpatri.
Il dato giuridicamente più interessante è la trasformazione del confine esterno in un luogo nel quale agiscono contemporaneamente più amministrazioni. Il Regolamento (UE) 2024/1356 ha reso lo screening una fase obbligatoria del nuovo sistema europeo di asilo e migrazione. Identificazione, controlli di sicurezza, verifiche sanitarie e valutazione delle vulnerabilità devono precedere l’indirizzamento della persona verso la procedura appropriata. Ciò significa che la gestione iniziale non è più soltanto un’attività di polizia di frontiera: essa costituisce il punto di ingresso in una sequenza procedimentale che può condurre alla protezione internazionale, alla tutela del minore, all’individuazione di una vittima di tratta oppure a una procedura di rimpatrio.
Proprio per questo il rafforzamento amministrativo non può tradursi in una compressione della valutazione individuale. Lo screening serve a orientare il procedimento, non ad anticiparne l’esito. La raccolta di dati biometrici, l’accertamento dell’identità e la classificazione preliminare delle situazioni di vulnerabilità sono strumenti di organizzazione amministrativa che devono restare distinti dalla decisione sul diritto alla protezione. Lo stesso vale per il ricorso annunciato alle interviste in videoconferenza: la tecnologia può ridurre i tempi e ampliare la capacità istruttoria, ma deve conservare le garanzie sostanziali dell’audizione, in particolare comprensione linguistica, riservatezza, possibilità di rappresentare compiutamente i fatti rilevanti e attenzione alle condizioni delle persone vulnerabili.
La richiesta spagnola è quindi un banco di prova concreto del Patto europeo. Frontex, EUAA ed Europol possono mettere a disposizione personale, strumenti, informazioni e capacità operative, ma la moltiplicazione degli attori non modifica la titolarità delle responsabilità giuridiche. Le decisioni in materia di asilo e rimpatrio restano imputabili alle autorità competenti e continuano a essere soggette ai principi di non-refoulement, proporzionalità, tutela effettiva e valutazione individuale. L’europeizzazione dell’amministrazione migratoria non determina, in altri termini, un’europeizzazione indistinta della responsabilità.
Il ridimensionamento dell’UNHCR e il problema della capacità globale di protezione
Nello stesso arco temporale è emerso un dato di segno opposto. Secondo i documenti relativi alla programmazione per il 2027, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati si prepara a ridurre il proprio bilancio di circa il 16 per cento, portandolo a 7,14 miliardi di dollari, e a diminuire il numero formale dei posti di lavoro di circa 3.500 unità. La contrazione avviene mentre le proiezioni utilizzate dall’organizzazione indicano che il numero globale delle persone costrette allo sfollamento potrebbe raggiungere 131,2 milioni nel 2027.
Il problema non è soltanto umanitario. L’UNHCR costituisce una componente strutturale dell’architettura internazionale della protezione. L’articolo 35 della Convenzione di Ginevra del 1951 attribuisce agli Stati contraenti un obbligo di cooperazione con l’Alto Commissariato nell’esercizio delle sue funzioni di sorveglianza sull’applicazione della Convenzione. In numerosi Paesi l’organizzazione svolge inoltre attività di registrazione, determinazione dello status, assistenza tecnica, protezione dei gruppi vulnerabili, sostegno ai rimpatri volontari e predisposizione dei programmi di reinsediamento.
Una riduzione significativa delle risorse rischia pertanto di produrre conseguenze giuridico-amministrative molto più ampie del semplice taglio di singoli programmi. Dove diminuisce la capacità dell’UNHCR, aumenta inevitabilmente la pressione sulle amministrazioni degli Stati di primo asilo, sui sistemi locali di accoglienza e sulle organizzazioni che operano sul territorio. Il fenomeno è particolarmente rilevante nei Paesi che ospitano grandi popolazioni rifugiate pur disponendo di risorse amministrative e fiscali limitate.
Vi è inoltre una possibile conseguenza di medio periodo. Se si riducono contemporaneamente l’assistenza nei Paesi di primo rifugio, i programmi di integrazione locale e le possibilità di reinsediamento, può aumentare la spinta verso movimenti secondari e percorsi irregolari. Il finanziamento della protezione internazionale non è quindi una variabile separata dalle politiche di controllo delle frontiere: costituisce una delle condizioni che ne determinano l’effettiva sostenibilità.
L’Australia mantiene 20.000 posti: la distinzione tra reinsediamento e immigrazione complessiva
Un terzo sviluppo arriva dall’Australia. Dopo l’ipotesi di ridurre il programma umanitario da 20.000 a 13.750 posti annui, il Primo ministro Anthony Albanese ha confermato il mantenimento della quota attuale anche per gli anni futuri, in coerenza con gli impegni umanitari del Paese. La decisione è significativa perché interviene mentre il Governo discute parallelamente una più ampia riduzione della migrazione netta.
Dal punto di vista giuridico e comparatistico è essenziale mantenere distinti i due piani. Il programma umanitario australiano rappresenta un canale programmato di ammissione e reinsediamento, inserito nell’ordinamento migratorio disciplinato dal Migration Act 1958 e dalle categorie di visto destinate a rifugiati e persone in situazione di bisogno umanitario. Non coincide con la totalità dell’immigrazione permanente o temporanea e non può essere sovrapposto statisticamente al fenomeno delle domande di protezione presentate dopo l’ingresso nel territorio.
L’Australia continua, allo stesso tempo, a mantenere una delle politiche più restrittive tra le democrazie occidentali nei confronti degli ingressi marittimi non autorizzati. La conferma dei 20.000 posti dimostra dunque che una politica severa sul controllo delle frontiere può convivere con la conservazione di un canale legale di protezione programmata. È una distinzione importante anche per il dibattito europeo: ridurre la migrazione irregolare e preservare percorsi ordinati di ingresso umanitario non sono necessariamente obiettivi incompatibili.
Il caso australiano pone inoltre una questione di metodo. Le quote di reinsediamento sono uno strumento programmabile e quantitativamente predeterminato, mentre il diritto d’asilo risponde a una logica diversa, perché nasce dalla posizione individuale della persona che chiede protezione e dall’obbligo di verificarne i presupposti. Confondere questi due livelli porta facilmente a trattare la protezione internazionale come una semplice componente numerica della politica migratoria generale.
La capacità amministrativa come nuova frontiera del diritto migratorio
I tre sviluppi mostrano una tendenza comune. A Ceuta l’Europa aumenta la capacità operativa attraverso la cooperazione tra agenzie. Sul piano globale l’UNHCR è costretto, al contrario, a ridurre la propria capacità per effetto della contrazione dei finanziamenti. In Australia il Governo sceglie di preservare una quota programmata di accesso umanitario mentre tenta di ridurre altri segmenti della migrazione.
Ne emerge un tema destinato a diventare centrale negli anni prossimi: il diritto dell’immigrazione sarà sempre più anche diritto dell’organizzazione amministrativa. Tempi delle procedure, interoperabilità delle banche dati, disponibilità di interpreti, personale addetto alle istruttorie, qualità delle interviste, capacità di eseguire i rimpatri, risorse destinate all’accoglienza e possibilità di aprire canali legali incidono ormai direttamente sull’effettività delle norme.
Ma proprio perché la capacità amministrativa diventa decisiva, deve essere mantenuta una distinzione netta tra efficienza e semplificazione delle garanzie. Una procedura più rapida può essere una procedura migliore soltanto quando conserva la qualità dell’istruttoria e la possibilità di controllo. L’impiego di tecnologie, agenzie sovranazionali e modelli organizzativi standardizzati può ridurre gli arretrati e aumentare la prevedibilità delle decisioni; non può invece sostituire la valutazione individuale che rimane il nucleo essenziale del diritto d’asilo e, più in generale, delle decisioni capaci di incidere sul diritto della persona a rimanere o a essere allontanata da un territorio.
La sfida che emerge dal quadro del 28 agosto 2026 non è quindi soltanto decidere quanta immigrazione ammettere o quanti rimpatri eseguire. È costruire amministrazioni capaci di governare entrambe le direzioni del fenomeno senza trasformare la scarsità di risorse, la pressione numerica o l’esigenza di velocità in criteri sostitutivi del diritto.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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