Il controllo delle migrazioni dopo il Patto: trasferimenti, esternalizzazione e limiti giuridici all’azione amministrativa

Le ultime ventiquattro ore mostrano con particolare chiarezza tre linee di tensione che stanno ridefinendo il diritto delle migrazioni: la riattivazione dei meccanismi europei di responsabilità per l’esame delle domande di asilo, la crescente esternalizzazione delle politiche di allontanamento e il ruolo del giudice nel contenere gli automatismi amministrativi. Europa e Stati Uniti percorrono strade diverse, ma il problema giuridico di fondo è lo stesso: fino a che punto l’esigenza di controllo può comprimere la valutazione individuale e le garanzie procedurali?

Il nuovo regime europeo della responsabilità entra nella fase operativa

Il 21 agosto 2026 la Svezia ha confermato l’intenzione di proseguire i trasferimenti verso l’Italia dei richiedenti asilo per i quali Roma risulta competente, mentre Finlandia, Germania, Austria e Svizzera hanno già annunciato o avviato iniziative analoghe. Il dato è rilevante perché cade a poco più di due mesi dalla piena applicabilità del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo e, in particolare, del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, applicabile dal 12 giugno 2026.

La questione viene ancora spesso descritta, anche nel linguaggio giornalistico, come quella dei “trasferimenti Dublino”. Sul piano tecnico, tuttavia, il quadro è ormai mutato. Il nuovo regolamento ha sostituito il sistema precedente con un meccanismo di responsabilità inserito in una disciplina più ampia, che combina criteri per l’individuazione dello Stato competente, obblighi procedurali e strumenti di solidarietà tra Stati membri. La logica di fondo resta però riconoscibile: la domanda di protezione non può essere liberamente spostata da uno Stato all’altro attraverso i movimenti secondari del richiedente.

Per l’Italia il problema è tutt’altro che teorico. Secondo i dati Eurostat richiamati nelle ultime ore, tra il 2023 e il 2025 Roma ha ricevuto oltre centomila richieste di trasferimento. Nel solo 2025 le richieste in ingresso sono state più di ventiquattromila, il numero più elevato tra gli Stati membri. Ciò spiega perché la riattivazione dei trasferimenti da parte dei Paesi del Nord Europa sia destinata a incidere direttamente sulla capacità amministrativa e ricettiva italiana.

Il punto giuridico più interessante riguarda però il rapporto tra responsabilità e solidarietà. Il nuovo Patto nasce precisamente dal tentativo di superare la contraddizione che aveva logorato il sistema Dublino: gli Stati di primo ingresso erano gravati da una responsabilità strutturalmente superiore, mentre gli Stati di destinazione secondaria contestavano l’ineffettività dei trasferimenti. Il regolamento del 2024 tenta di correggere questo squilibrio introducendo meccanismi di solidarietà obbligatoria, ma non elimina la responsabilità dello Stato competente. Le prime settimane di applicazione mostrano quindi che il successo del nuovo sistema dipenderà dalla capacità di rendere operative entrambe le componenti. Se funziona solo la responsabilità e non la solidarietà, il rischio è quello di ricostruire sotto una nuova veste le stesse asimmetrie del vecchio modello.

Il controllo delle frontiere si sposta sempre più fuori dal territorio

La seconda tendenza riguarda l’esternalizzazione. Il 21 agosto si sono sovrapposti due sviluppi significativi, uno europeo e uno statunitense. Sul versante europeo, la cooperazione franco-britannica nel Canale della Manica ha prodotto un incremento delle operazioni preventive sulle coste francesi. Secondo i dati resi pubblici nelle ultime ore, in tre mesi sarebbero stati impediti 185 tentativi di partenza e, dall’inizio dell’anno, gli attraversamenti riusciti sarebbero diminuiti in misura significativa rispetto al 2025. Le modalità operative sono però diventate più incisive: intercettazioni sulle spiagge, sequestri delle imbarcazioni e, in alcuni casi, interventi in mare prima che i natanti raggiungano le acque britanniche.

La dimensione giuridica è evidente. Il controllo migratorio non coincide più soltanto con il controllo al valico di frontiera. Esso viene anticipato nello spazio e nel tempo, mediante accordi bilaterali, cooperazione di polizia e attività svolte sul territorio di un altro Stato. È una tendenza che l’Europa conosce da anni attraverso gli accordi con Stati terzi, ma che ora si manifesta anche all’interno di forme di cooperazione tra ordinamenti europei. La questione centrale diventa allora l’individuazione dell’autorità responsabile e del diritto applicabile nel momento in cui l’intervento impedisce materialmente a una persona di raggiungere il territorio nel quale intende chiedere protezione.

Negli Stati Uniti la medesima logica di esternalizzazione ha assunto una forma ancora più radicale. Il 21 agosto è emerso che cinque persone che gli Stati Uniti avevano tentato di trasferire in Liberia sono state successivamente portate in Guinea Equatoriale dopo essersi rifiutate di sbarcare. L’episodio si inserisce in una rete di accordi con Stati africani destinati ad accogliere persone espulse dagli Stati Uniti pur non essendo cittadini di quei Paesi.

Il dato giuridicamente più delicato è che molti dei destinatari di questi trasferimenti non possono essere rimpatriati nel Paese di origine proprio perché un giudice ha riconosciuto il rischio di tortura o di altri gravi pregiudizi. Il trasferimento verso un Paese terzo diventa così uno strumento per dare esecuzione all’allontanamento senza violare formalmente il divieto di rinvio verso lo Stato nel quale è stato accertato il rischio. Ma questa costruzione non elimina il problema del non-refoulement: lo sposta. Occorre infatti verificare se il Paese terzo sia effettivamente sicuro, se garantisca accesso a una procedura di protezione e se esista il rischio di un successivo trasferimento verso il Paese di origine.

È un tema che presenta evidenti punti di contatto con il dibattito europeo sui Paesi terzi sicuri, sui centri esterni all’Unione e sui modelli di cooperazione con Stati non membri. In tutti questi casi la questione non è semplicemente se uno Stato possa trasferire una persona fuori dal proprio territorio, ma quali obblighi continuino a gravare sullo Stato che decide e organizza il trasferimento.

Negli Stati Uniti il giudice federale ferma il divieto generalizzato sui visti

Il terzo sviluppo, e probabilmente quello di maggiore interesse sul piano del diritto amministrativo comparato, è la decisione resa il 21 agosto 2026 dalla United States District Court for the Southern District of New York nel caso Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC) et al. v. Rubio.

La controversia riguardava la politica adottata dal Dipartimento di Stato nel gennaio 2026 con la quale era stata sospesa l’emissione dei visti di immigrazione per i cittadini di settantacinque Paesi. La giustificazione era collegata al rischio che i cittadini di tali Stati potessero diventare un onere per il sistema pubblico statunitense. Ai funzionari consolari era stato ordinato di rifiutare il visto sulla base della nazionalità anche quando, dopo l’esame individuale, non risultavano altre cause di inammissibilità.

La giudice Jeannette A. Vargas ha ritenuto la politica contraria all’Immigration and Nationality Act e adottata oltre i limiti dell’autorità attribuita al Segretario di Stato. La decisione poggia su due passaggi particolarmente importanti. Il primo riguarda la competenza dei funzionari consolari: la legge statunitense attribuisce loro il potere di decidere sull’emissione o sul rifiuto del visto e non consente al Segretario di sostituire tale valutazione con un divieto generale. Il secondo riguarda il principio di non discriminazione nell’emissione dei visti di immigrazione, rispetto al quale la nazionalità dell’interessato non può diventare, da sola, un criterio automatico di esclusione.

La Corte non si è limitata a impedire l’applicazione della politica ai ricorrenti. Ha disposto la sua caducazione nell’ambito dell’Administrative Procedure Act e ha annullato anche i rifiuti di visto fondati esclusivamente su quella politica, rinviando le singole domande ai funzionari consolari affinché siano nuovamente esaminate. Restano naturalmente validi i dinieghi fondati su autonome cause di inammissibilità previste dalla legge.

La pronuncia presenta un interesse che supera il diritto statunitense. Essa riafferma una distinzione fondamentale anche per gli ordinamenti europei: una cosa è attribuire all’amministrazione un potere ampio di regolazione dei flussi, altra cosa è trasformare tale potere in un automatismo capace di eliminare l’esame individuale previsto dalla legge. Nel diritto dell’immigrazione questa distinzione è particolarmente sensibile, perché le amministrazioni operano spesso attraverso categorie generali — Paese di origine, rischio migratorio, sicurezza, possibilità di rimpatrio — mentre la tutela internazionale continua a richiedere una valutazione concreta della posizione personale.

Una fase nuova: più controllo, ma anche più contenzioso

I tre sviluppi mostrano una trasformazione comune. Le politiche migratorie stanno diventando più strutturate, coordinate e operative. Nell’Unione europea il nuovo Patto sta passando dalla fase normativa a quella dei trasferimenti effettivi; nel Canale della Manica e nei rapporti con gli Stati africani il controllo viene anticipato oltre il confine; negli Stati Uniti l’esecutivo sperimenta strumenti di selezione e di allontanamento sempre più ampi.

Parallelamente, cresce però il ruolo del diritto come limite. La responsabilità per l’esame della domanda deve convivere con la solidarietà tra Stati; l’esternalizzazione non elimina gli obblighi di protezione; la politica amministrativa non può sostituire una valutazione individuale quando la legge la impone. Il tratto comune è quindi meno politico di quanto possa apparire: riguarda la struttura stessa dello Stato di diritto applicata alla materia migratoria.

La vera prova dei nuovi sistemi non sarà soltanto la loro capacità di ridurre i movimenti irregolari o di aumentare i trasferimenti e i rimpatri. Sarà la capacità di farlo senza creare zone nelle quali la responsabilità giuridica diventi incerta o l’esame individuale venga sostituito da presunzioni automatiche. È precisamente su questo terreno che, nei prossimi mesi, è prevedibile un aumento del contenzioso nazionale, europeo e comparato.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428