Il limite del potere amministrativo nelle politiche migratorie: la sentenza USA che annulla il blocco dei visti per 75 Paesi
Una decisione federale statunitense del 21 agosto 2026 offre un caso di particolare interesse comparatistico per il diritto dell’immigrazione: il giudice Jeannette A. Vargas, della United States District Court for the Southern District of New York, ha annullato la politica con cui il Dipartimento di Stato aveva sospeso l’emissione dei visti di immigrazione per i cittadini di 75 Paesi. Il punto centrale della pronuncia non riguarda soltanto la legittimità di una singola misura, ma il rapporto tra indirizzo politico, discrezionalità amministrativa e valutazione individuale nelle procedure migratorie.
Una sospensione fondata sulla nazionalità
La misura contestata era stata annunciata dal Dipartimento di Stato il 14 gennaio 2026 ed era divenuta operativa il 21 gennaio. Essa riguardava i cittadini di 75 Stati, corrispondenti a quasi il 40 per cento dei Paesi del mondo, e muoveva dalla considerazione secondo cui gli immigrati provenienti da tali Stati presentavano un rischio elevato di ricorrere all’assistenza pubblica o di divenire una cosiddetta public charge.
La peculiarità del meccanismo stava nella sua struttura. Gli uffici consolari continuavano a svolgere i colloqui e a verificare le ordinarie cause di inammissibilità. Tuttavia, anche quando il funzionario consolare concludeva che il richiedente non sarebbe divenuto un onere per l’assistenza pubblica e che non ricorreva alcun altro motivo di esclusione, il visto doveva comunque essere rifiutato in ragione della nazionalità dell’interessato. La direttiva centrale, in altre parole, predeterminava l’esito finale di una procedura che la legge statunitense affida invece alla valutazione del funzionario consolare.
La controversia, Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC) et al. v. Rubio et al., è stata promossa da organizzazioni impegnate nell’assistenza agli immigrati, da richiedenti visti e da cittadini statunitensi che avevano presentato istanze di immigrazione familiare per propri congiunti. Con la decisione del 21 agosto, la Corte ha accolto in parte le domande dei ricorrenti e ha dichiarato illegittimo il sistema di sospensione generalizzata.
Il principio di valutazione individuale
Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia riguarda il modo in cui viene ricostruito il concetto di public charge. L’Immigration and Nationality Act prevede che la probabilità che una persona divenga dipendente dall’assistenza pubblica sia valutata considerando elementi quali età, condizioni di salute, situazione familiare, patrimonio, risorse finanziarie, istruzione e competenze professionali. La disciplina, quindi, presuppone una valutazione riferita alla concreta situazione del singolo richiedente.
La Corte precisa però un punto tecnicamente importante: la politica governativa non era illegittima semplicemente perché aveva richiamato il rischio di public charge. I funzionari consolari, infatti, continuavano formalmente a svolgere tale valutazione individuale. Il vizio nasceva dopo quella valutazione: anche un richiedente risultato pienamente idoneo doveva essere respinto se apparteneva a una delle nazionalità indicate dalla direttiva. La misura trasformava così un criterio individuale di ammissibilità in una presunzione generale collegata all’origine nazionale.
Questo passaggio rende la decisione particolarmente significativa sul piano comparatistico. Le politiche migratorie contemporanee fanno sempre più spesso ricorso a categorie generali: Paesi sicuri, Paesi a basso tasso di riconoscimento della protezione, nazionalità sottoposte a procedure accelerate, Stati considerati scarsamente collaborativi nei rimpatri, categorie soggette a controlli rafforzati. La categorizzazione è uno strumento inevitabile per amministrazioni che devono gestire numeri elevati di procedimenti. Il problema giuridico nasce quando la categoria sostituisce integralmente l’esame della posizione individuale e determina automaticamente l’esito del procedimento.
La nazionalità non può diventare una causa autonoma di esclusione
La Corte fonda una parte essenziale della decisione sull’articolo 8 U.S.C. § 1152(a)(1)(A), secondo cui, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuna persona può essere discriminata nell’emissione di un visto di immigrazione in ragione della razza, del sesso, della nazionalità, del luogo di nascita o del luogo di residenza.
Il giudice Vargas ricostruisce tale disposizione anche alla luce della riforma del 1965, con la quale gli Stati Uniti superarono il precedente sistema di quote nazionali. La conseguenza è netta: la nazionalità può assumere rilievo quando il Congresso o il Presidente esercitano competenze che la legge attribuisce loro in materia di ingresso e sicurezza, ma il Dipartimento di Stato non può trasformarla, attraverso una direttiva amministrativa, in una causa generale di rifiuto del visto quando la normativa sulla sua emissione vieta espressamente quella discriminazione.
La Corte distingue, a questo proposito, il precedente della Corte Suprema Trump v. Hawaii. In quel caso era in discussione una proclamazione presidenziale che limitava l’ingresso negli Stati Uniti di cittadini di determinati Paesi. La Corte Suprema aveva sottolineato la distinzione tra il potere di disciplinare l’ingresso e la disciplina dell’emissione dei visti. Nel caso deciso il 21 agosto, invece, la misura incideva direttamente sull’emissione del visto e ricadeva quindi nell’ambito della norma antidiscriminatoria.
Il limite ai poteri del Segretario di Stato
Un secondo profilo della sentenza riguarda la distribuzione delle competenze all’interno della stessa amministrazione. L’Immigration and Nationality Act attribuisce al Segretario di Stato la funzione generale di amministrazione e applicazione delle norme sull’immigrazione che riguardano le autorità diplomatiche e consolari, ma sottrae espressamente alla sua direzione le funzioni dei funzionari consolari relative alla concessione o al rifiuto dei visti.
La direttiva contestata imponeva invece ai funzionari di rifiutare il visto a tutti i cittadini dei 75 Paesi che non fossero già stati esclusi per un’altra causa. Secondo la Corte, ciò equivaleva a predeterminare amministrativamente una decisione che il Congresso aveva affidato al funzionario consolare. Non si tratta quindi soltanto di una questione di discriminazione, ma anche di legalità dell’organizzazione amministrativa: un’autorità politica non può esercitare un potere che il legislatore ha intenzionalmente attribuito a un diverso soggetto procedente.
Da questo punto di vista, la pronuncia offre un richiamo generale al principio secondo cui anche nelle politiche migratorie, settore tradizionalmente caratterizzato da ampia discrezionalità dell’esecutivo, la ripartizione legislativa delle competenze conserva una funzione di garanzia. La necessità di rendere più rapida o più selettiva la gestione dei flussi non consente di superare le forme e i limiti stabiliti dalla legge.
L’annullamento dell’intera politica e gli effetti sui procedimenti
Di particolare rilievo è anche il rimedio disposto dalla Corte. Applicando l’Administrative Procedure Act, il giudice non si è limitato a impedire l’applicazione della misura ai soli ricorrenti, ma ha annullato la politica nella sua interezza. Sono stati inoltre annullati i rifiuti di visto fondati esclusivamente sulla sospensione relativa ai 75 Paesi.
Ciò non comporta, naturalmente, il rilascio automatico dei visti. Le pratiche interessate devono tornare ai funzionari consolari, che conservano il potere esclusivo di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e di applicare eventuali ulteriori cause di inammissibilità. Il giudice non sostituisce quindi la propria valutazione a quella dell’amministrazione: elimina il criterio illegittimo e restituisce il procedimento all’autorità competente affinché effettui una nuova decisione individuale.
La Corte ha inoltre affrontato il rapporto tra questo tipo di annullamento e la recente giurisprudenza della Corte Suprema sulle cosiddette universal injunctions. Secondo il giudice Vargas, il precedente Trump v. CASA, che ha limitato la possibilità di utilizzare ingiunzioni giudiziarie con effetti generalizzati, non impedisce l’annullamento di un atto amministrativo illegittimo ai sensi dell’Administrative Procedure Act. Si tratta di due rimedi distinti: nel secondo caso l’oggetto del giudizio è la validità dell’atto amministrativo stesso.
Un precedente comparatistico da osservare
La decisione statunitense non è direttamente trasferibile al diritto europeo, che presenta fonti, competenze e strumenti di tutela differenti. Essa evidenzia tuttavia una questione destinata ad assumere crescente importanza anche nei sistemi europei: fino a che punto l’amministrazione può utilizzare indicatori statistici, criteri territoriali o classificazioni per nazionalità nella gestione delle procedure migratorie senza trasformarli in automatismi incompatibili con l’esame individuale?
Il tema riguarda l’asilo, ma va molto oltre l’asilo. Riguarda i visti, i ricongiungimenti familiari, i permessi per lavoro, i rimpatri, le procedure accelerate e, in prospettiva, anche l’impiego di sistemi algoritmici o di intelligenza artificiale nella selezione e nella valutazione dei procedimenti. Quanto più l’amministrazione utilizzerà dati aggregati e strumenti predittivi per classificare il rischio migratorio, tanto più sarà necessario distinguere tra un criterio che orienta l’istruttoria e un criterio che determina automaticamente la decisione.
La sentenza CLINIC v. Rubio indica una linea di confine precisa: l’efficienza amministrativa e l’indirizzo politico possono organizzare il procedimento, ma non possono cancellare la valutazione individuale quando essa è imposta dalla legge, né possono creare nuove cause di esclusione che il legislatore non ha previsto. È un principio che, pur maturato nell’ordinamento statunitense, merita attenzione anche nel dibattito europeo sulla trasformazione digitale e amministrativa delle politiche migratorie.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428