Il Patto europeo alla prova dei trasferimenti: responsabilità, solidarietà e frontiere interne nell’estate 2026

Le notizie del 20 agosto 2026 mostrano con particolare chiarezza che il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo è entrato nella sua fase più delicata: quella dell’applicazione concreta. La ripresa dei trasferimenti di richiedenti protezione verso l’Italia, la diversa scelta annunciata dalla Spagna, il nuovo ricorso ai controlli alle frontiere interne e il rapporto di Amnesty International sui centri italiani in Albania compongono un quadro unitario. Il punto non è più stabilire se l’Unione disponga di nuove regole, ma verificare se responsabilità, solidarietà, libertà di circolazione e tutela dei diritti riescano a funzionare contemporaneamente.

Il ritorno della responsabilità dello Stato competente

Il primo sviluppo riguarda la ripresa dei trasferimenti verso l’Italia dei richiedenti protezione internazionale per i quali il nostro Paese risulta competente. Nelle ultime ore Finlandia e Svezia hanno confermato l’intenzione di procedere secondo il nuovo quadro europeo, dopo le iniziative già annunciate o avviate da Germania, Austria e Svizzera. Il termine giornalistico “dublinanti” continua a essere utilizzato, ma richiede oggi una precisazione: per le domande registrate dopo il 12 giugno 2026 il riferimento normativo principale non è più il regolamento Dublino III, bensì il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, l’AMMR, che costituisce uno degli assi del nuovo Patto.

La continuità con il sistema precedente resta tuttavia evidente. Il diritto dell’Unione mantiene il principio secondo cui una domanda di protezione deve essere esaminata dallo Stato individuato sulla base dei criteri europei, accompagnandolo con procedure più strutturate per contrastare i movimenti secondari e con un meccanismo permanente di solidarietà. È proprio questo equilibrio tra responsabilità e solidarietà a essere messo alla prova dalla ripresa dei trasferimenti.

La questione italiana ha inoltre un precedente giurisprudenziale molto rilevante. Con la sentenza del 5 marzo 2026 nella causa C-458/24, Daraa, la Corte di giustizia ha chiarito, nel quadro di Dublino III, che uno Stato membro non può liberarsi unilateralmente delle proprie responsabilità mediante una sospensione generalizzata delle prese e riprese in carico. La Corte ha tuttavia confermato anche l’importanza dei termini: se il trasferimento non viene eseguito entro il termine previsto, la responsabilità può passare allo Stato richiedente. La pronuncia appartiene al regime previgente, ma conserva un valore sistematico evidente: la cooperazione tra amministrazioni nazionali non è un elemento accessorio del sistema comune, bensì una condizione per il suo funzionamento.

Già il 16 luglio la Commissione europea, nella prima valutazione sull’applicazione delle nuove regole di responsabilità, aveva riconosciuto gli sforzi compiuti dall’Italia, osservando però che erano ancora necessari passi concreti affinché i trasferimenti potessero svolgersi effettivamente. Gli annunci del 20 agosto mostrano che quella fase operativa è ormai iniziata.

La scelta spagnola e il significato della solidarietà

Il secondo elemento merita attenzione perché rivela che il Patto non produce necessariamente una risposta uniforme. Fonti del ministero dell’Interno spagnolo hanno dichiarato che Madrid preferisce affrontare la questione attraverso i meccanismi europei di solidarietà, anziché mediante trasferimenti o restrizioni bilaterali. Si tratta di una posizione politicamente significativa, ma soprattutto giuridicamente interessante.

Il nuovo sistema europeo non cancella infatti la responsabilità dello Stato competente, ma la colloca all’interno di una struttura nella quale la solidarietà è divenuta permanente, obbligatoria e flessibile. Gli Stati possono contribuire mediante ricollocazioni, sostegno finanziario o altre misure previste dal regolamento. Il passaggio è rilevante perché supera il carattere prevalentemente volontario che aveva segnato molte delle precedenti iniziative europee.

La differenza tra la linea seguita dagli Stati che intendono procedere ai trasferimenti e quella annunciata dalla Spagna dimostra che il vero terreno di sperimentazione del Patto sarà la capacità di coordinare strumenti diversi senza trasformare il sistema in una sequenza di decisioni nazionali contrapposte. Un regolamento comune può funzionare soltanto se i suoi meccanismi vengono utilizzati come parti di un’unica architettura amministrativa.

Schengen tra eccezione e normalizzazione dei controlli

Il terzo sviluppo riguarda le frontiere interne. Nel briefing del 20 agosto la Commissione europea è tornata sul ricorso ai controlli temporanei nello spazio Schengen, ricordando che il diritto dell’Unione consente agli Stati membri di reintrodurli in presenza delle condizioni previste dal Codice frontiere Schengen. La precisazione è corretta, ma non esaurisce il problema.

Il Codice considera il ripristino dei controlli alle frontiere interne una misura eccezionale e di ultima istanza, sottoposta ai principi di necessità e proporzionalità. La Commissione, già nel giugno 2026, aveva valutato i controlli mantenuti da diversi Stati europei e raccomandato un progressivo ritorno alla normalità. La persistenza di numerose sospensioni pone quindi una questione strutturale: una misura prevista come temporanea rischia di diventare una componente ordinaria della politica migratoria.

La tensione è particolarmente evidente nell’attuale fase di applicazione del Patto. Da una parte l’Unione cerca di rendere più efficace la gestione comune delle responsabilità; dall’altra diversi governi continuano a utilizzare le frontiere interne come strumento di gestione dei movimenti secondari e dei rischi percepiti per l’ordine pubblico. Se questa tendenza dovesse consolidarsi, il rafforzamento della politica comune dell’asilo potrebbe procedere parallelamente a un indebolimento pratico della libera circolazione.

Nello stesso briefing la Commissione ha richiamato anche la digitalizzazione della gestione delle frontiere, anticipando ulteriori iniziative relative all’Entry/Exit System e a Frontex. L’EES, pienamente operativo dal 10 aprile 2026, registra in forma digitale i dati di ingresso e uscita dei cittadini di Paesi terzi soggetti a soggiorni brevi, comprese le informazioni biometriche. La tecnologia viene così utilizzata come possibile alternativa a controlli interni più estesi, spostando il baricentro della gestione verso le frontiere esterne e verso sistemi interoperabili di informazione.

Il rapporto sull’Albania e il problema della tutela effettiva

Il quarto sviluppo delle ultime ore proviene da Amnesty International, che il 20 agosto ha pubblicato una nuova ricerca sull’accordo tra Italia e Albania. Il rapporto sostiene che la detenzione extraterritoriale abbia prodotto criticità nell’accesso alla difesa, alla giustizia e alle garanzie connesse alle procedure d’asilo. Le conclusioni appartengono naturalmente a un’organizzazione non governativa e non equivalgono a una pronuncia giudiziaria; assumono tuttavia rilievo nel dibattito istituzionale perché si fondano anche sull’esame di atti giudiziari, corrispondenza con il Ministero dell’Interno, relazioni di soggetti istituzionali e interviste a professionisti coinvolti nei procedimenti.

Il nodo giuridico è quello della tutela effettiva quando la giurisdizione italiana viene esercitata fuori dal territorio nazionale. La permanenza della giurisdizione dello Stato non elimina automaticamente gli ostacoli materiali derivanti dalla distanza fisica tra la persona trattenuta, il difensore e il giudice. Il modello albanese costituisce pertanto un banco di prova per un tema destinato a diventare centrale anche a livello europeo: fino a che punto l’esternalizzazione di alcune funzioni migratorie può essere compatibile con l’effettività delle garanzie previste dal diritto dell’Unione, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo?

La questione assume ulteriore importanza nel momento in cui l’ordinamento europeo apre alla cooperazione con Paesi terzi anche nel settore dei rimpatri. La distinzione tra cooperazione internazionale e trasferimento sostanziale di funzioni pubbliche deve quindi essere accompagnata da criteri chiari sulla responsabilità giuridica, sull’accesso alla difesa e sul controllo giurisdizionale.

Una fase di assestamento istituzionale

Le vicende del 20 agosto non costituiscono episodi separati. Trasferimenti, solidarietà, controlli interni, digitalizzazione delle frontiere ed esternalizzazione sono componenti della stessa trasformazione del diritto europeo dell’immigrazione. Il Patto, applicabile dal 12 giugno, ha ridisegnato le procedure e i rapporti tra Stati, ma la sua riuscita dipenderà soprattutto dalla qualità della cooperazione amministrativa e dal controllo giurisdizionale.

I primi due mesi di applicazione suggeriscono che la fase più complessa sarà quella dell’integrazione tra strumenti che perseguono finalità diverse: individuare lo Stato responsabile, sostenere i Paesi sottoposti a pressione, limitare i movimenti secondari, preservare Schengen, rendere più efficaci le frontiere esterne e garantire rimedi effettivi. La vera misura del nuovo sistema europeo sarà la capacità di evitare che ciascuno di questi obiettivi venga perseguito isolatamente dagli altri.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428