Il Patto europeo alla prova dell’attuazione: trasferimenti, soccorsi in mare e frontiere biometriche

Le ultime ventiquattro ore mostrano con particolare chiarezza che il nuovo sistema europeo di asilo e migrazione sta entrando nella sua fase più delicata: quella dell’attuazione concreta. Le regole comuni devono ora misurarsi con i trasferimenti tra Stati membri, con il coordinamento delle operazioni di soccorso in mare e con l’affidabilità dei nuovi sistemi biometrici di frontiera. Tre vicende apparentemente diverse convergono su uno stesso punto: nell’immigrazione contemporanea la qualità del diritto dipende sempre più dalla capacità amministrativa di applicarlo in modo coerente, verificabile e rispettoso delle garanzie individuali.

Dai “dublinanti” al nuovo Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione

Il primo sviluppo riguarda la crescente pressione esercitata da diversi Stati europei affinché riprendano i trasferimenti dei richiedenti asilo verso gli Stati ritenuti competenti. Nelle ultime ore anche l’Irlanda si è aggiunta ai Paesi che chiedono un’applicazione rigorosa delle regole sui movimenti secondari, mentre resta particolarmente delicato il confronto tra Italia e Germania.

La discussione pubblica continua a utilizzare il termine “dublinanti”, ma dal punto di vista giuridico la fase attuale è più complessa. Il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, applicabile dal 12 giugno 2026, ha infatti abrogato il Regolamento Dublino III e ha collocato la determinazione dello Stato competente all’interno di un sistema più ampio, fondato contemporaneamente sulla responsabilità e sulla solidarietà. Il vecchio regolamento, tuttavia, continua a disciplinare le domande registrate prima del 12 giugno 2026, in forza delle disposizioni transitorie. Nei prossimi mesi coesisteranno quindi procedimenti soggetti a regole differenti, con inevitabili problemi di coordinamento amministrativo.

Il dato più interessante non è soltanto quantitativo. Il nuovo Regolamento impone agli Stati membri di applicare correttamente e rapidamente le regole sulla competenza, di effettuare i trasferimenti quando ne ricorrano le condizioni e, nello stesso tempo, di contribuire al meccanismo permanente di solidarietà. Responsabilità dello Stato competente e solidarietà verso gli Stati sottoposti a pressione migratoria non sono dunque due principi alternativi: sono le due componenti dello stesso sistema.

Proprio per questo la fase attuale costituisce un test istituzionale particolarmente significativo. Se uno Stato considera la solidarietà insufficiente e reagisce limitando i trasferimenti in entrata, mentre altri Stati insistono sulla responsabilità del Paese di primo ingresso, il rischio è che il nuovo quadro europeo riproduca le tensioni che avevano progressivamente indebolito il sistema di Dublino. Il successo del Patto dipenderà meno dalle dichiarazioni politiche e più dalla capacità della Commissione e delle amministrazioni nazionali di rendere effettivi, contemporaneamente, entrambi i versanti del sistema.

Sea-Watch 5 e il problema giuridico del coordinamento dei soccorsi

Il secondo sviluppo riguarda il fermo amministrativo di 45 giorni e la sanzione pecuniaria di 7.500 euro disposti nei confronti della nave Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca. La contestazione riguarda la mancata cooperazione con le autorità libiche nel corso di un’operazione di soccorso effettuata in acque internazionali. L’organizzazione ha annunciato ricorso.

La vicenda ripropone una questione ormai strutturale del diritto delle migrazioni nel Mediterraneo: il rapporto tra gli obblighi imposti dall’ordinamento interno alle navi che svolgono attività sistematica di ricerca e soccorso e gli obblighi internazionali derivanti dal diritto del mare, dalla tutela della vita umana e dal principio di non-refoulement.

La disciplina italiana introdotta nel 2023 impone specifici obblighi di comunicazione, informazione e collaborazione con le autorità competenti e prevede un apparato sanzionatorio amministrativo. L’applicazione concreta di tali obblighi, tuttavia, non può essere separata dalla questione preliminare relativa all’autorità con la quale una nave possa essere giuridicamente tenuta a cooperare quando dall’esecuzione delle relative indicazioni possano derivare conseguenze incompatibili con gli obblighi internazionali di protezione.

È questo il punto sul quale il possibile contenzioso può assumere un interesse che supera la singola vicenda. Il giudice sarà chiamato, se investito della questione, a verificare non soltanto l’esistenza formale dell’obbligo amministrativo, ma anche il contesto operativo nel quale esso avrebbe dovuto essere adempiuto, la proporzionalità della sanzione e la compatibilità dell’azione richiesta con il sistema internazionale di ricerca e soccorso. Nei procedimenti di questo tipo la gerarchia delle fonti e la valutazione concreta delle circostanze acquistano quindi un peso decisivo.

L’Entry/Exit System e la trasformazione digitale della frontiera

Il terzo sviluppo riguarda l’Entry/Exit System europeo. Nelle ultime ore sono state nuovamente segnalate difficoltà operative nei controlli biometrici alle frontiere esterne, con lunghe attese, problemi nella registrazione di ingressi e uscite e timori legati alla possibile erronea classificazione di alcuni viaggiatori come persone che abbiano superato il periodo di soggiorno autorizzato.

L’EES, disciplinato dal Regolamento (UE) 2017/2226, registra elettronicamente data, ora e luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di Paesi terzi soggetti al sistema, conserva dati identificativi e biometrici, calcola automaticamente la durata del soggiorno autorizzato e può generare segnalazioni quando non risulti registrata l’uscita entro il termine previsto.

Dal punto di vista giuridico, gli inconvenienti tecnici non possono essere considerati semplici disservizi aeroportuali. Un errore nella registrazione di un’uscita può infatti trasformarsi in un dato amministrativo capace di incidere su controlli successivi, valutazioni relative alla regolarità del soggiorno e future decisioni di ingresso. Quanto maggiore è l’automazione della frontiera, tanto maggiore deve essere la qualità del dato sul quale l’automazione opera.

Il Regolamento EES contiene garanzie relative all’accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione e alla tutela giurisdizionale. La loro effettività diventerà però sempre più importante man mano che il sistema entrerà nella gestione ordinaria dei movimenti internazionali. La digitalizzazione non elimina l’amministrazione: la rende meno visibile e, proprio per questo, impone procedure di controllo ancora più trasparenti.

Una sola questione: la capacità amministrativa dell’Europa

I trasferimenti dei richiedenti asilo, il coordinamento delle operazioni di soccorso e la gestione biometrica delle frontiere appartengono a settori giuridici differenti. Tutti e tre, però, mostrano la stessa trasformazione: il diritto dell’immigrazione europeo sta passando da una fase prevalentemente normativa a una fase nella quale la capacità amministrativa diviene il vero criterio di successo o di fallimento delle riforme.

Il Patto europeo ha costruito un sistema più articolato rispetto al precedente quadro di Dublino, ma la sua tenuta dipenderà dalla fiducia reciproca tra gli Stati e dalla capacità di applicare contemporaneamente responsabilità e solidarietà. Le regole sulle operazioni in mare devono essere abbastanza precise da garantire il coordinamento senza compromettere gli obblighi superiori di protezione. I sistemi digitali devono essere abbastanza affidabili da impedire che un errore informatico produca conseguenze giuridiche sulla posizione individuale dello straniero.

La questione centrale dei prossimi anni sarà quindi sempre meno se l’Unione europea disponga di nuove regole e sempre più se tali regole siano amministrativamente sostenibili, tecnologicamente affidabili e giuridicamente controllabili. È su questo terreno che si misurerà la reale capacità del nuovo sistema europeo di trasformare la gestione della migrazione da successione di emergenze nazionali in una politica comune fondata sul diritto.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428