La migrazione come prova delle amministrazioni: Schengen, Ceuta e rimpatri verso Paesi terzi

Nelle ultime ventiquattro ore tre sviluppi, molto diversi tra loro, mostrano con particolare chiarezza come il diritto dell’immigrazione stia diventando sempre più un diritto dell’amministrazione: controllo delle frontiere interne, capacità dei servizi pubblici, tracciabilità delle presenze, esecuzione dei rimpatri e garanzie individuali si intrecciano ormai in modo inseparabile. La decisione italiana sulla prosecuzione dei controlli nei collegamenti con la Spagna, il nuovo piano di emergenza per Ceuta e l’espansione statunitense dei rimpatri verso Paesi terzi offrono tre prospettive diverse sullo stesso problema: fino a che punto l’efficienza amministrativa può comprimere la libertà di circolazione e le garanzie del singolo, e quali limiti giuridici continuano a operare quando la pressione migratoria diventa una questione di ordine pubblico e capacità istituzionale.

Schengen e controlli interni: la deroga resta una misura eccezionale

In queste ore l’Italia è chiamata a decidere se prorogare i controlli temporaneamente reintrodotti sui collegamenti aerei e marittimi provenienti dalla Spagna, adottati dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il periodo notificato alla Commissione europea è in scadenza tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, mentre la Spagna mantiene a sua volta controlli temporanei sui collegamenti con l’Italia.

Il dato giuridicamente più interessante è che il quadro europeo applicabile è oggi più articolato rispetto al passato. Il codice frontiere Schengen, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1717, consente di considerare una grave minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna anche una situazione eccezionale caratterizzata da movimenti improvvisi e su larga scala di cittadini di Paesi terzi tra Stati membri, quando tali movimenti determinino una pressione sostanziale sulle capacità delle autorità e rischino di compromettere il funzionamento complessivo dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

Questa apertura normativa, tuttavia, non trasforma la migrazione irregolare in una giustificazione automatica per il ripristino dei controlli. L’articolo 25 del codice continua a qualificare il controllo alle frontiere interne come misura di ultima istanza, mentre gli articoli 25 bis, 26 e 27 impongono una verifica di necessità e proporzionalità, l’esame delle misure alternative, la delimitazione temporale e territoriale dell’intervento e, in caso di proroga, una valutazione del rischio fondata su dati e informazioni disponibili, incluse quelle provenienti dalle agenzie dell’Unione.

Il passaggio è importante perché sposta il baricentro del controllo giuridico. Non basta affermare che esiste una pressione migratoria: occorre dimostrare che essa genera una minaccia concreta e sufficientemente grave, che le misure ordinarie di polizia e cooperazione non sono adeguate e che il ripristino dei controlli produce un beneficio proporzionato rispetto alla compressione della libera circolazione. La scelta italiana, qualunque essa sia, costituisce quindi un banco di prova del nuovo equilibrio costruito dal legislatore europeo tra sicurezza e preservazione dello spazio Schengen.

Ceuta: l’emergenza migratoria diventa politica economica e amministrazione sociale

Lo stesso fenomeno appare da una prospettiva diversa a Ceuta. Il Governo spagnolo ha definito un piano di emergenza da 165 milioni di euro, destinato all’approvazione del Consiglio dei ministri, per affrontare gli effetti economici, sociali e amministrativi prodotti dagli ingressi di massa registrati alla fine di luglio. Il piano si aggiunge agli interventi già annunciati per il rafforzamento strutturale della città autonoma e alle risorse straordinarie destinate all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Le misure anticipate comprendono sostegni a piccole imprese e lavoratori autonomi, interventi per commercio e turismo, rafforzamento di sanità, istruzione e giustizia e strumenti di protezione del lavoro. Tra questi vi sono meccanismi straordinari per l’accesso agli ERTE, agevolazioni contributive e maggiori incentivi alle nuove assunzioni. È un passaggio che merita attenzione perché mostra come una crisi migratoria possa rapidamente trasformarsi in una questione di continuità dei servizi pubblici, occupazione, sostegno alle imprese e coesione sociale.

Il diritto dell’immigrazione tende spesso a essere osservato attraverso le categorie tradizionali dell’ingresso, del soggiorno, dell’asilo e del rimpatrio. Ceuta dimostra invece che, quando il numero delle persone coinvolte supera la capacità amministrativa ordinaria, la risposta giuridica diventa trasversale: intervengono diritto del lavoro, finanza pubblica, protezione dei minori, organizzazione sanitaria, sicurezza urbana e riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali.

È in questa prospettiva che assume particolare rilievo il rafforzamento richiesto dalla Spagna a Frontex, Europol e all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. L’identificazione, lo screening, le eventuali procedure di protezione internazionale e i successivi rimpatri dipendono ormai da una infrastruttura amministrativa europea fatta di personale specializzato, banche dati, interpreti, sistemi biometrici e cooperazione interistituzionale. La frontiera non è quindi soltanto una linea geografica: è un apparato amministrativo complesso, e la sua tenuta dipende dalla qualità delle procedure tanto quanto dalla presenza fisica delle forze di sicurezza.

Stati Uniti e rimpatri verso Paesi terzi: l’efficienza incontra il principio di non-refoulement

La terza novità proviene dagli Stati Uniti. Documenti governativi resi pubblici dalla stampa americana indicano che, nell’arco di dieci giorni, oltre cento persone originarie di Afghanistan, Cuba, Nicaragua, Iran, Nepal, Turchia, Venezuela e altri Paesi sono state trasferite verso otto Stati africani, tra cui Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Guinea Equatoriale, Eswatini, Liberia, Ruanda e Sierra Leone. Nessuna delle persone trasferite risultava cittadina dello Stato africano di destinazione.

La pratica dei cosiddetti third-country removals non è, in sé, estranea al diritto statunitense. L’Immigration and Nationality Act consente, in determinate condizioni, l’allontanamento verso un Paese diverso da quello di cittadinanza quando quel Paese accetti la persona. Il punto problematico riguarda però le garanzie che devono precedere il trasferimento, soprattutto quando il Paese di destinazione presenta rischi di persecuzione o tortura.

Il contenzioso federale sul caso D.V.D. v. Department of Homeland Security ha reso evidente il problema. Nel febbraio 2026 il giudice distrettuale aveva dichiarato illegittima la policy federale sui rimpatri verso Paesi terzi, affermando il diritto a una comunicazione effettiva della destinazione e a una possibilità concreta di far valere un rischio specifico di persecuzione o tortura. Nel marzo successivo la Corte d’appello del Primo Circuito ha sospeso l’efficacia di quella decisione in attesa del giudizio di merito, consentendo nel frattempo la prosecuzione della politica governativa.

La questione è resa ancora più complessa dalla struttura stessa delle tutele statunitensi. Il withholding of removal, così come la protezione derivante dalla Convenzione contro la tortura, impedisce l’allontanamento verso il Paese rispetto al quale è stato accertato il rischio, ma non determina automaticamente un diritto generale a rimanere negli Stati Uniti. Può quindi aprirsi la possibilità di un trasferimento verso un terzo Stato. Tuttavia, proprio per questa ragione, il rischio deve essere nuovamente valutato con riferimento alla destinazione effettiva e non può essere neutralizzato semplicemente cambiando il Paese indicato nel provvedimento di allontanamento.

Il tema richiama direttamente il principio di non-refoulement e pone una questione che va oltre il sistema statunitense: l’esternalizzazione dell’esecuzione non può trasformarsi in esternalizzazione della responsabilità giuridica. Quando uno Stato utilizza accordi con Paesi terzi per rendere più rapidi i rimpatri, resta necessario verificare se la persona possa essere esposta direttamente o indirettamente a persecuzioni, torture o successivi trasferimenti verso il Paese di origine.

Una stessa trasformazione, su tre fronti diversi

Schengen, Ceuta e i rimpatri statunitensi verso Paesi terzi sembrano questioni lontane. In realtà descrivono la stessa trasformazione. Il diritto migratorio contemporaneo si sta spostando dalla sola disciplina dello status individuale alla gestione di sistemi complessi: frontiere interne ed esterne, banche dati, procedure di screening, capacità di accoglienza, cooperazione tra Stati, sistemi di rimpatrio e strumenti straordinari di sostegno economico.

Questo passaggio rende inevitabile una maggiore attenzione alla qualità dell’amministrazione. Un sistema può essere molto rapido e al tempo stesso giuridicamente fragile; può produrre numeri migliori, ma trasferire il problema su un altro livello istituzionale; può ridurre gli ingressi e contemporaneamente aumentare il contenzioso. Il parametro di valutazione non può quindi essere soltanto l’efficienza quantitativa.

La tendenza che emerge dalle ultime ventiquattro ore è chiara: gli Stati stanno investendo sempre più nella capacità di identificare, controllare, trasferire e rimpatriare. Il vero banco di prova sarà verificare se questa nuova capacità amministrativa resterà accompagnata da motivazione individuale, proporzionalità, controllo giurisdizionale e tutela effettiva. È su questo terreno, più che sulla sola formulazione delle norme, che si misurerà nei prossimi anni la qualità dello Stato di diritto in materia migratoria.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

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