Trasferimento Dublino: il C3 non basta
Nel procedimento Dublino gli obblighi di informazione e il colloquio personale non sono adempimenti burocratici sostituibili con qualsiasi documento presente nel fascicolo. La recente rassegna tematica della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza che il modello C3 non equivale all’opuscolo informativo previsto dalla disciplina europea e non è, da solo, sufficiente a dimostrare che il richiedente abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie.
Il sistema Dublino individua lo Stato membro competente all’esame della domanda di protezione internazionale. Proprio perché la decisione può condurre al trasferimento del richiedente in un altro Paese dell’Unione, la normativa attribuisce particolare importanza alla partecipazione procedimentale dell’interessato.
L’amministrazione deve quindi assicurare un’informazione effettiva e un colloquio personale conforme alle garanzie previste. Non basta dimostrare che un incontro si sia formalmente svolto: occorre che esso abbia avuto contenuti e modalità idonei a consentire al richiedente di comprendere la procedura e di rappresentare circostanze rilevanti ai fini della determinazione dello Stato competente.
La distinzione rispetto al modello C3 è decisiva. Il C3 è il verbale utilizzato per raccogliere la domanda e numerose informazioni personali, ma non sostituisce automaticamente gli specifici obblighi informativi previsti dal regolamento Dublino. Confondere i due piani significa trasformare una garanzia sostanziale in un mero formalismo documentale.
La Cassazione attribuisce inoltre rilievo all’onere probatorio dell’amministrazione: è quest’ultima che deve poter dimostrare l’effettivo svolgimento degli adempimenti richiesti. Se il colloquio è mancato o è stato effettuato in modo carente, il giudice non può limitarsi a registrare il vizio. Deve, quando possibile, recuperare in sede giudiziaria le garanzie partecipative che non sono state assicurate nella fase amministrativa.
Per la difesa, questo orientamento suggerisce una verifica puntuale del fascicolo Dublino. Occorre controllare quali informazioni siano state consegnate, in quale lingua, se sia stato effettivamente svolto un colloquio personale, quali domande siano state poste e se il richiedente abbia avuto la possibilità di rappresentare elementi familiari, personali o di vulnerabilità.
Il principio è particolarmente rilevante anche nella fase di transizione verso il nuovo Patto europeo. Le procedure possono diventare più rapide, ma la rapidità non elimina il diritto dell’interessato a comprendere il procedimento e a parteciparvi effettivamente.
Il messaggio della Cassazione è quindi semplice: nel sistema Dublino il documento non sostituisce la garanzia. Il C3 può far parte del fascicolo, ma non dimostra da solo che l’amministrazione abbia adempiuto agli obblighi di informazione e colloquio personale previsti dal diritto europeo.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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