Dal 16 luglio 2026 è in vigore il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, che recepisce la direttiva (UE) 2024/1712 e modifica in modo significativo il sistema italiano di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime.
La riforma interviene contemporaneamente sul versante penale, sull’assistenza alle vittime e sul coordinamento con le procedure di protezione internazionale. Proprio quest’ultimo profilo assume particolare importanza nel diritto dell’immigrazione.
Il decreto amplia innanzitutto le forme di sfruttamento rilevanti ai fini della disciplina della tratta e della riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù. Tra le ipotesi espressamente considerate vengono ricomprese anche nuove forme di sfruttamento, mentre assume maggiore rilievo l’impiego delle tecnologie digitali nella realizzazione delle condotte criminose.
Viene inoltre rafforzata la risposta nei confronti di chi utilizza consapevolmente prestazioni rese da persone che sa essere vittime di tratta o di riduzione in schiavitù.
Sul piano della tutela, la riforma incide direttamente sull’art. 18 del Testo unico immigrazione. Tra le novità assume particolare rilievo il diritto a un periodo di recupero e riflessione, destinato a consentire alla persona di sottrarsi alla situazione di sfruttamento, accedere alle prime misure di assistenza e non essere immediatamente esposta alle procedure di rimpatrio.
Le misure del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale vengono riconosciute non soltanto alle vittime già formalmente identificate, ma anche alle vittime presunte. È un passaggio importante perché, nella pratica, l’identificazione della tratta richiede spesso tempo e può emergere soltanto dopo un percorso di fiducia con operatori specializzati.
Particolarmente significativo è il coordinamento con la protezione internazionale. Il decreto rafforza i meccanismi attraverso i quali le possibili vittime provenienti da Paesi terzi devono essere individuate e indirizzate verso operatori specializzati sin dalle prime fasi dell’arrivo sul territorio.
Questo aspetto assume un peso ancora maggiore nel nuovo quadro europeo, caratterizzato da screening e procedure accelerate. La velocità della procedura non può compromettere l’identificazione della vulnerabilità. Una persona apparentemente destinataria di una normale procedura migratoria può infatti essere, in realtà, vittima di una rete di tratta.
Il decreto introduce inoltre nella normativa primaria il Meccanismo nazionale di referral, che dovrà garantire procedure operative standard, coordinamento locale multiagenzia e complementarità tra protezione delle vittime e procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.
Per avvocati, amministrazioni e operatori dell’accoglienza la conseguenza è concreta: davanti a indicatori di possibile sfruttamento non è sufficiente esaminare esclusivamente la posizione amministrativa dello straniero. Occorre verificare tempestivamente se debba essere attivato il sistema specifico di protezione antitratta.
Il d.lgs. n. 115/2026 rafforza così un principio essenziale: la vittima di tratta non può essere trattata semplicemente come uno straniero irregolare o come un ordinario richiedente asilo. La corretta identificazione della persona diventa il presupposto necessario per individuare la procedura giuridica realmente applicabile.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428