domenica 10 luglio 2022

Costa d’Avorio – Riconosciuta la protezione speciale per la violazione dei diritti umani fondamentali Tribunale di Bologna, decreto del 26 maggio 2022

 Il decreto in esame riguarda il caso di un cittadino ivoriano, il quale affermava di aver lasciato il Paese di origine a causa del fatto che si era trovato costretto a partecipare ad una rapina, e pertanto temeva di tornare in patria per il timore di essere perseguitato per tale reato e comunque per la paura di avere problemi con la vittima della rapina.

Il decreto del Tribunale di Bologna è estremamente interessante in quanto fonda il riconoscimento della protezione speciale effettuando un ragionamento che prende le mosse dai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, evidenziando come, pur essendoci delle criticità nel Paese di origine, dovute a violazioni gravi e frequenti dei diritti umani, nel caso in esame non si evidenzia il requisito del rischio effettivo di subire un danno grave, elemento che consentirebbe di riconoscere la protezione sussidiaria, ma comunque rendono il richiedente asilo meritevole della forma minore di protezione ai sensi dell’art. 19 D.lgs. 286/98 che richiama la nozione di rischio, legato alla violazione sistematica dei diritti umani fondamentali.

Il Tribunale di Bologna ha infatti osservato: “Ciò che invece risulta dalle COI succitate è l’esistenza, soprattutto negli ultimi mesi, di violazioni gravi e frequenti di diritti umani fondamentali casualmente riconducibili alla situazione di instabilità aggravatasi a seguito delle elezioni dell’ottobre 2020. [omissis] E’ pertanto presumibile che, in caso di rimpatrio forzato, il richiedente si troverebbe a dover vivere in una realtà in cui il rischio di subire trattamenti inumani ex art. 19, comma 1.1 TUI, è tutt’altro che remoto. Va osservato al riguardo che l’art. 19 comma 1.1 D. lgs. 286/1998 vieta il respingimento di una persona verso uno stato “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (…) nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza in tale stato di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

Tale disposizione differisce nella valutazione del rischio rispetto a quello necessario ad integrare i presupposti del timore di danno grave rilevante per la protezione sussidiaria. L’art. 2 d. lgs. 251/07 prevede difatti che sia ammissibile alla protezione sussidiaria allo straniero “nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che (…) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno ” mentre l’art. 19 comma 1.1 d. lgs 286/1998 vieta il respingimento della persona “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti”. L’assenza del requisito della effettività del rischio richiamato dall’art. 19 cit. porta a ritenere sufficiente un rischio sì personalizzato, ma con un grado di concretezza meno intenso rispetto a quello richiesto per la protezione internazionale, e ciò in coerenza con l’indicazione successiva secondo cui la valutazione dei fondati motivi di rischio di trattamenti inumani va fatta tenendo conto anche dell’esistenza di generali violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

Va applicata dunque, nel caso di specie la disposizione dell’art. 19 comma 1.1 prima parte D. lgs. 286/1998 in forza della quale si impone il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale“.

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