È l’autorizzazione indispensabile ai cittadini stranieri non comunitari per poter ottenere il Visto di Ingresso per Motivi Familiari e per la successiva richiesta di Permesso di Soggiorno. Deve essere richiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente per territorio tramite specifica procedura online. È possibile inviare la richiesta di Nullaosta al Ricongiungimento Familiare in qualsiasi momento dell’anno.
Per Ricongiungimento Familiare si intende l’ingresso e il soggiorno regolari in Italia di cittadini stranieri non comunitari che hanno intenzione di riunirsi ad un proprio familiare, anch’esso cittadino straniero non comunitario, presente in Italia e soggiornante mediante un titolo di soggiorno (Permesso di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo).
Il rilascio del Nullaosta al Ricongiungimento Familiare deve essere richiesto alla Prefettura (riferimento: Sportello Unico per l’Immigrazione) competente per territorio, compilando gli appositi moduli telematici.
I requisiti
Il cittadino straniero non comunitario che vuole fare richiesta di Nullaosta al Ricongiungimento Familiare deve:
- essere titolare di Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo o un di Permesso di Soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo politico, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari oppure possedere un permesso di soggiorno per ricerca scientifica indipendentemente dalla durata;
- avere un reddito annuo minimo, percepito o presunto, proveniente da fonti lecite non inferiore agli importi calcolati in riferimento all’importo dell’Assegno Sociale;
- avere la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, con Certificazione di idoneità alloggiativa o abitativa (si vedano i riferimenti legislativi in calce).
Inoltre, non devono esserci motivi ostativi all’ingresso del familiare da ricongiungere (derivanti dal Codice Civile e Codice Penale italiano o da segnalazioni in banca dati Schengen).
I familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento sono:
- il coniuge non legalmente separato e di età superiore ai diciotto anni e non coniugato con un altro coniuge regolarmente soggiornante in Italia;
- i figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- i figli maggiorenni a carico qualora non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- i genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e che non siano sposati con un altro coniuge regolarmente soggiornante in Italia;
- i genitori di età superiore ai 65 anni, se gli altri figli nel Paese di origine o di provenienza sono impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi problemi di salute, e che non siano sposati con un altro coniuge regolarmente soggiornante in Italia;
- il genitore naturale di un figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di un alloggio e di un reddito: per dimostrare tali requisiti si tengono conto di quelli dell’altro genitore regolarmente soggiornante in Italia;
- il genitore di un figlio di minore non accompagnato che sia titolare dello status di rifugiato.
Come fare
Il cittadino straniero non comunitario deve registrarsi sul sito web del Ministero dell’Interno tramite SPID, e successivamente compilare il modulo di domanda in formato elettronico.
Per la presentazione della domanda è possibile avvalersi dell’assistenza degli uffici comunali accreditati, delle associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali, e delle associazioni autorizzate ad accedere al sistema.
La Prefettura (Sportello Unico per l’Immigrazione) una volta ricevuta la domanda, convoca il richiedente, mediante appuntamento, per presentare la documentazione necessaria.
La Prefettura (Sportello Unico per l’Immigrazione) verifica la documentazione relativa ai requisiti necessari ed entro n. 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascia il Nullaosta, oppure il provvedimento di rifiuto.
Il Nullaosta al Ricongiungimento Familiare ha una validità di n. 6 mesi; pertanto il visto d’ingresso deve essere richiesto entro tale termine.
La procedura
La procedura per la richiesta di visto per Ricongiungimento Familiare si divide in due fasi:
- la Prefettura (Sportello Unico per l’Immigrazione) competente per territorio verifica requisiti relativi ad attività lavorativa, reddito e disponibilità di alloggio per il cittadino straniero non comunitario regolarmente presente sul territorio italiano e provvede al rilascio del Nullaosta per l’ingresso in Italia;
- l’Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di origine o residenza abituale del familiare da ricongiungere verifica il requisito del legame di parentela e rilascia il visto di ingresso.
Il familiare per il quale è stata presentata domanda, una volta ottenuto il Nullaosta, richiede il visto d’ingresso all’Ambasciata o Consolato italiano nel paese di origine o residenza, presentando la documentazione relativa al rapporto di parentela (certificato di nascita o di matrimonio, tradotto e legalizzato).
La documentazione relativa al rapporto di parentela, se prodotta all’estero, deve essere tradotta in italiano, o plurilingue, e sottoposta a legalizzazione dall’Ambasciata o Consolato italiano o ad apostillazione se proveniente da Paese che aderisce alla Convenzione dell’Aja.
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