giovedì 24 luglio 2025

Revoca del nulla-osta e impossibilità di ottenere il permesso per attesa occupazione: legittimità confermata dal TAR Toscana Tribunale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda Numero di R.G.: 116/2025 Data di emissione: 14 luglio 2025

 Revoca del nulla-osta e impossibilità di ottenere il permesso per attesa occupazione: legittimità confermata dal TAR Toscana

Tribunale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda
Numero di R.G.: 116/2025
Data di emissione: 14 luglio 2025


Con la sentenza n. 1361/2025, il TAR Toscana ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore straniero avverso il provvedimento della Prefettura di Massa Carrara che aveva disposto la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, negando contestualmente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il ricorrente si trovava in Italia a seguito di un visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, richiesto da un datore di lavoro che, tuttavia, successivamente alla concessione del nulla-osta, aveva manifestato la propria indisponibilità ad assumere il lavoratore, giustificando la decisione con la "mancanza di rapporto fiduciario".

Di fronte a tale rinuncia, il lavoratore aveva invocato la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione, richiamando la circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007. Secondo tale documento, sarebbe possibile richiedere il permesso anche nei casi in cui l’assunzione non si concretizzi per rinuncia del datore, purché lo Sportello Unico certifichi tale indisponibilità.

La Prefettura, tuttavia, ha rigettato tale possibilità, ritenendo che il caso in questione non rientrasse tra le ipotesi eccezionali che consentono la conversione del nulla-osta in permesso per attesa occupazione, come previsto dalla normativa vigente (ad es. morte o fallimento del datore, licenziamento del lavoratore già assunto).

Il TAR ha confermato la posizione dell’amministrazione, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. III, n. 3158/2025; n. 4839/2025), secondo cui il rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e successivamente interrotto per cause non imputabili al lavoratore. Nel caso di specie, non essendoci mai stata la sottoscrizione del contratto di soggiorno né l’instaurazione del rapporto di lavoro, la revoca del nulla-osta è stata ritenuta conforme a legge.

Il Collegio, valutando l’assenza di colpa nel comportamento del ricorrente e la peculiarità del caso, ha comunque disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti.


Avv. Fabio Loscerbo

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