Assegno di inclusione e permessi per casi speciali: la circolare INPS n. 58/2026
Con circolare n. 58 del 20 maggio 2026, l'INPS ha fornito le istruzioni per l'accesso all'Assegno di inclusione dei titolari di permesso per casi speciali ai sensi degli articoli 18, 18-bis e 18-ter del decreto legislativo n. 286/1998. La disposizione riguarda vittime di tratta, violenza domestica e sfruttamento lavorativo, soggetti per i quali le esigenze di protezione impongono regole specifiche.
Secondo le indicazioni ministeriali, non si applicano a questa categoria i requisiti ordinari di cittadinanza, soggiorno e residenza, né quelli economici normalmente previsti per l'accesso alla misura. L'INPS chiarisce tuttavia che la fruizione richiede gli adempimenti amministrativi previsti e resta soggetta ai controlli.
La durata dell'ADI non può superare quella del permesso per casi speciali, ferme le regole generali sulla durata massima della prestazione. Gli interessati devono aderire al sistema SIISL, sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e seguire il percorso di inclusione sociale e lavorativa compatibilmente con altri programmi di protezione in corso. Il primo incontro con i servizi sociali deve avvenire, in linea generale, entro 120 giorni.
La circolare rende operativa una tutela che non si esaurisce nella regolarità del soggiorno: l'effettiva uscita dalla violenza o dallo sfruttamento può richiedere risorse economiche, assistenza e accompagnamento. Per il professionista è necessario verificare tipo e validità del titolo, documentazione, corretta presentazione della domanda e adempimenti successivi.
Fonte primaria: INPS, circolare n. 58/2026.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Osservatorio Giuridico sull’Immigrazione
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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