Assegno sociale e soggiornanti di lungo periodo: la Corte costituzionale conferma il requisito del titolo

Con sentenza n. 141 del 2026, depositata il 21 luglio, la Corte costituzionale si è pronunciata sul requisito del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ai fini dell’assegno sociale per cittadini di paesi terzi. La questione riguardava l’articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni basate, fra l’altro, sul principio europeo di parità di trattamento nella sicurezza sociale; altre questioni sono state dichiarate inammissibili. La motivazione distingue le prestazioni di sicurezza sociale dalle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo. L’assegno sociale, secondo la ricostruzione della Corte di giustizia richiamata dalla Consulta, appartiene alla seconda categoria e non rientra nell’ambito del parametro europeo invocato.

La decisione non introduce un nuovo requisito: verifica la legittimità di una condizione normativa già prevista. Nemmeno significa che tutte le prestazioni assistenziali siano soggette ai medesimi requisiti. L’individuazione di ciascun beneficio e della relativa disciplina resta essenziale.

Per il cittadino straniero anziano occorre verificare il titolo posseduto, gli ulteriori presupposti di residenza e soggiorno e la situazione reddituale. La sola permanenza di lungo periodo sul territorio non può essere confusa con il possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto per questa prestazione.

Il bilanciamento tra solidarietà pubblica e condizioni di accesso alle prestazioni deve essere affrontato attraverso regole verificabili, non attribuendo alla sentenza effetti espansivi o restrittivi estranei al suo dispositivo.

Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 141/2026, ECLI:IT:COST:2026:141; https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/141

Avv. Fabio Loscerbo