Assegno unico e bonus nido: l’INPS ammette il permesso per attesa occupazione
Il 22 gennaio 2026 l'INPS ha comunicato un aggiornamento rilevante per i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione. A seguito di decisioni giudiziarie che hanno censurato l'esclusione da alcune prestazioni familiari, l'Istituto ha impartito indicazioni per ammettere tale titolo ai fini dell'Assegno unico e universale e del Bonus asilo nido.
Il messaggio n. 205/2026 supera, sul piano delle istruzioni amministrative, la precedente esclusione generalizzata. L'Istituto richiama, fra le altre, le pronunce dei Tribunali di Trento, Torino e Monza e riconosce che il permesso per attesa occupazione consente un accesso al mercato del lavoro rilevante ai fini della disciplina europea della parità di trattamento.
Le nuove domande possono essere accolte se ricorrono tutti gli altri presupposti della prestazione. Per le richieste già respinte è prevista la possibilità di riesame. Le liquidazioni avvengono con riserva di ripetizione, poiché risultano pendenti ulteriori giudizi in Cassazione e restano possibili evoluzioni normative.
Il dato pratico è importante: chi riceve un diniego fondato esclusivamente sulla tipologia del titolo dovrebbe verificare la motivazione dell'INPS, la documentazione prodotta e i rimedi ancora esercitabili. Il permesso per attesa occupazione non determina da solo l'erogazione del beneficio, ma non può più essere trattato come una causa automatica di esclusione secondo le indicazioni ministeriali.
Fonte primaria: INPS, 22 gennaio 2026.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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