Cassazione n. 21510/2026: il titolo del trattenimento determina il giudice competente
Con sentenza dell'11 giugno 2026, n. 21510, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione è intervenuta sul riparto di competenza nei procedimenti di convalida del trattenimento degli stranieri. L'interessato aveva impugnato il provvedimento del Giudice di pace di Torino, sostenendo che la sua precedente qualità di richiedente protezione internazionale dovesse comportare una diversa competenza.
La Cassazione ha chiarito che la competenza si individua in relazione alla specifica base giuridica del trattenimento. Nel caso deciso, il trattenimento era stato disposto dal Questore ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286/1998, ai fini dell'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso conseguenti al rigetto della domanda per manifesta infondatezza. La convalida spettava quindi al Giudice di pace.
La disciplina del trattenimento dei richiedenti asilo contenuta negli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015 contempla, invece, presupposti e regole di competenza differenti. Non basta richiamare genericamente una precedente domanda di protezione per trasferire la competenza al giudice delle misure adottate in relazione alla procedura di asilo.
Sul piano operativo il difensore deve acquisire l'intera sequenza dei provvedimenti: decisione della Commissione, eventuale efficacia sospensiva del ricorso, titolo del trattenimento e richieste di convalida. La corretta individuazione del giudice è una questione di legalità della restrizione della libertà personale, non un formalismo.
Fonte: https://www.doctrine.it/decisions/itcassdczrfgwnph12q1
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione
ORCID 0009-0004-7030-0428
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