Cassazione n. 25685/2026: la trattazione scritta non consente di saltare il contraddittorio

Cassazione n. 25685/2026: la trattazione scritta non consente di saltare il contraddittorio

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25685/2026 del 22 settembre, ha affrontato il funzionamento della trattazione scritta nei procedimenti di protezione internazionale.

La Corte ha chiarito che, se una parte non deposita le note nel primo termine sostitutivo dell’udienza, il giudice non può passare immediatamente alla decisione senza ulteriori passaggi.

Occorre infatti assegnare un nuovo termine perentorio oppure fissare una nuova udienza, in modo da preservare il contraddittorio e il diritto di difesa.

La violazione di questa scansione può determinare la nullità del procedimento per lesione delle garanzie processuali.

Per la difesa, la pronuncia impone di controllare con particolare attenzione i provvedimenti di sostituzione dell’udienza, i termini assegnati e le conseguenze processuali eventualmente tratte dal mancato deposito.

La regola è semplice ma importante: la trattazione scritta semplifica il rito, ma non autorizza il giudice a comprimere il contraddittorio.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

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