Cassazione n. 9333/2026: matrimonio forzato, violenza di genere e protezione internazionale
Con ordinanza n. 9333, depositata il 13 aprile 2026, la Prima Sezione civile della Cassazione ha affrontato la domanda di protezione internazionale presentata da una donna ivoriana che aveva riferito di essere stata costretta a sposare un uomo scelto dal padre per estinguere un debito familiare.
Nel racconto erano presenti maltrattamenti, coercizione religiosa, minacce di mutilazioni genitali e successivi episodi di violenza durante il percorso migratorio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione, valorizzando elementi che la Corte di cassazione ha giudicato insufficienti a motivare adeguatamente l'esclusione della persecuzione.
La Cassazione ha cassato il decreto e rinviato al giudice di merito: non ha riconosciuto direttamente lo status di rifugiato. Ha ribadito la necessità di motivare in modo non apparente e di esercitare la cooperazione istruttoria per verificare, mediante fonti aggiornate, se lo Stato di origine offra protezione effettiva contro violenze di genere anche quando commesse da privati.
È una pronuncia utile per la distinzione tra conflitto familiare e persecuzione rilevante ai sensi della disciplina sull'asilo. L'assenza di denuncia alle autorità o di ulteriori pratiche persecutorie non consente, da sola, di escludere la tutela.
Fonte: Cassazione n. 9333/2026, commento e ricostruzione.
Avv. Fabio Loscerbo
Osservatorio Giuridico sull’Immigrazione
ORCID 0009-0004-7030-0428