CGUE, causa C-249/25 Jilin: la protezione temporanea non sospende automaticamente l'asilo

CGUE, causa C-249/25 Jilin: la protezione temporanea non sospende automaticamente l'asilo

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 1° ottobre 2026 nella causa C-249/25, Jilin, ha esaminato una prassi nazionale che sospendeva la decorrenza del termine per decidere una domanda di protezione internazionale durante il periodo in cui l'interessato beneficiava della protezione temporanea.

La Corte ha chiarito che il beneficio della protezione temporanea non consente una sospensione generalizzata e automatica dell'esame della domanda d'asilo in contrasto con le garanzie e i termini della disciplina unionale applicabile. Le due forme di protezione rispondono a presupposti diversi e possono coesistere.

La pronuncia ha interesse immediato per le persone sfollate dall'Ucraina che intendano far esaminare una domanda individuale di protezione internazionale. Il diritto all'esame non implica, tuttavia, il riconoscimento automatico dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Per la tutela giudiziaria occorre ricostruire la data di presentazione della domanda, le sospensioni disposte dall'ufficio e l'eventuale superamento dei termini previsti, confrontando la prassi con la sentenza europea.

Fonte primaria: CGUE, sentenza Jilin, C-249/25.


Avv. Fabio Loscerbo
Osservatorio Giuridico sull’Immigrazione
ORCID 0009-0004-7030-0428