CGUE, Prokoda C-511/25: ampia discrezionalità nella clausola Dublin

CGUE, Prokoda C-511/25: ampia discrezionalità nella clausola Dublin

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 24 settembre 2026 nella causa C-511/25, Prokoda, ha chiarito la portata della clausola discrezionale prevista dal sistema Dublin III.

La Corte ha affermato che uno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale anche quando, in base ai criteri ordinari, la competenza spetterebbe a un altro Stato.

La clausola discrezionale conserva quindi una funzione ampia e non meramente eccezionale. Può essere utilizzata per ragioni politiche, umanitarie o pratiche, purché la scelta resti compatibile con il quadro europeo.

La decisione è importante perché evita una lettura troppo meccanica del sistema Dublin: i criteri di competenza individuano lo Stato responsabile, ma non impediscono a un altro Stato di assumere volontariamente l’esame della domanda.

Per la difesa, questo significa che nei casi caratterizzati da legami familiari, particolari vulnerabilità, ragioni umanitarie o altre circostanze concrete può essere utile sollecitare l’esercizio della clausola discrezionale, anche quando non sussista un obbligo automatico di competenza.

La Corte ha inoltre precisato che, nel caso esaminato, Dublin III continuava ad applicarsi ratione temporis, elemento particolarmente importante nella fase di transizione verso il nuovo sistema europeo.

Il principio che emerge è chiaro: il sistema Dublin non è soltanto una griglia rigida di competenze, ma conserva spazi di decisione politica e amministrativa che devono essere conosciuti e correttamente motivati.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.