La Corte di giustizia dell'Unione europea, Seconda Sezione, nella sentenza 4 giugno 2026, causa C-198/25, Quotal, ECLI:EU:C:2026:447, interpreta l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva procedure 2013/32/UE.
L'esame completo ed ex nunc richiede che il giudice possa valutare gli elementi pertinenti della domanda, compresi quelli emersi dopo la decisione dell'autorità accertante. L'effettività del ricorso dipende dalla possibilità di affrontare nel contraddittorio i fatti e le prove sopravvenute.
Il potere giudiziale di valutazione autonoma non coincide con una presunzione di attendibilità del richiedente. Restano necessari l'accertamento individuale e il confronto con informazioni aggiornate sul Paese di origine.
Il precedente offre uno strumento interpretativo rilevante per i giudizi sulla protezione internazionale, nei quali l'istruttoria amministrativa non può sottrarre al giudice il controllo imposto dal diritto dell'Unione.
Riferimento: https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/redirect/juris/liste.jsf?language=en&num=C-198%2F25&td=ALL
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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