Codice fiscale degli stranieri: la differenza tra attribuzione provvisoria e definitiva

Il codice fiscale è uno strumento indispensabile per l’accesso ai rapporti con l’amministrazione, alla sanità e al lavoro regolare. Una scheda istituzionale pubblicata il 14 ottobre 2026 sul Portale Integrazione Migranti chiarisce i diversi percorsi di attribuzione per cittadini di Paesi terzi.

Nei procedimenti del decreto flussi il sistema dello Sportello unico per l’immigrazione genera un codice provvisorio numerico in collegamento con l’Agenzia delle Entrate, dopo il rilascio del visto. Per i richiedenti protezione internazionale la generazione avviene mediante la procedura telematica collegata alla formalizzazione della domanda. Non bisogna confondere la disponibilità di un codice provvisorio con il riconoscimento di uno status di protezione.

Gli stranieri regolarmente soggiornanti che non dispongano ancora di codice fiscale possono rivolgersi all’Agenzia delle Entrate, secondo le condizioni indicate, con il modello AA4/8 e la documentazione pertinente, che può includere anche la ricevuta del titolo di soggiorno. Per i minori e per la protezione temporanea sono previste modalità specifiche.

La conseguenza pratica è evidente: ogni ritardo o errore nell’attribuzione del codice può incidere sull’esercizio concreto di diritti e facoltà che devono essere valutati indipendentemente dalle disfunzioni informatiche. Occorre identificare la procedura seguita e la documentazione effettivamente disponibile, senza generalizzare soluzioni valide solo per altre categorie.

Fonte: https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4961/Come-e-quando-viene-rilasciato-il-codice-fiscale-ai-cittadini-extra-UE

Avv. Fabio Loscerbo