Coesione familiare: il requisito dei due anni non vale automaticamente

Coesione familiare: il requisito dei due anni non vale automaticamente

Una recente decisione del Tribunale di Venezia del 3 settembre 2026 offre un chiarimento importante sul rapporto tra ricongiungimento familiare e permesso per coesione familiare.

Il punto centrale riguarda il requisito dei due anni di soggiorno legale e ininterrotto introdotto per alcune ipotesi di ricongiungimento familiare. Secondo il Tribunale, tale requisito non può essere automaticamente esteso alla diversa fattispecie del permesso per motivi familiari richiesto ai sensi dell’art. 30 del Testo unico immigrazione quando la coesione familiare si realizza sul territorio nazionale.

La distinzione è rilevante perché ricongiungimento e coesione familiare rispondono a logiche procedurali differenti. Nel primo caso si tratta, in via ordinaria, di consentire l’ingresso o il ricongiungimento del familiare; nel secondo si valuta una situazione familiare già esistente in Italia e la possibilità di rilasciare un titolo coerente con tale rapporto.

Per la pratica difensiva, questo significa che non è corretto sovrapporre automaticamente i requisiti previsti per il ricongiungimento alla disciplina della coesione. Occorre verificare la base normativa concretamente applicabile, la situazione personale e familiare e il tipo di titolo richiesto.

La decisione del Tribunale di Venezia è una pronuncia di merito e non va presentata come orientamento definitivamente consolidato. Tuttavia offre un argomento importante nei casi in cui l’Amministrazione applichi in modo meccanico il requisito biennale anche a fattispecie diverse da quelle per le quali è stato introdotto.

Il principio di fondo è semplice: in materia di diritto di famiglia e soggiorno, i requisiti non possono essere trasferiti da una procedura all’altra senza una precisa base normativa. La tutela dell’unità familiare richiede una lettura rigorosa ma non estensiva delle condizioni ostative.

Per gli operatori è quindi essenziale distinguere sempre: tipo di procedimento, norma applicabile, titolo di soggiorno richiesto, situazione del familiare e momento in cui la relazione familiare si è formata.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.