La Corte costituzionale ha stabilito, con sentenza n. 97 depositata il 5 giugno 2026, che l'articolo 34 del Testo unico immigrazione può e deve essere interpretato nel senso di conservare l'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale per coloro che abbiano convertito un precedente permesso per lavoro o famiglia in residenza elettiva a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità civile. Le questioni sono state dichiarate non fondate nei sensi della motivazione. Non si tratta di una generalizzata esenzione per tutti i permessi per residenza elettiva: occorre dimostrare la specifica successione di titoli. Fonte: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/97
Avv. Fabio Loscerbo
Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione
ORCID 0009-0004-7030-0428