Corte costituzionale n. 120/2026: favoreggiamento dell'immigrazione e proporzionalità delle pene

Corte costituzionale n. 120/2026: favoreggiamento dell'immigrazione e proporzionalità delle pene

Con la sentenza n. 120, depositata il 3 luglio 2026, la Corte costituzionale ha esaminato l'articolo 12-bis del Testo unico immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 20/2023. Il procedimento trae origine da un giudizio penale presso il Tribunale di Siracusa relativo alle conseguenze più gravi delle condotte di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.

Le questioni decise. La Consulta ha dichiarato non fondate le censure sulla proporzionalità e sulla ragionevolezza del trattamento sanzionatorio nei termini in cui erano state formulate, con riferimento ai commi 1 e 3, quest'ultimo per l'aggravante relativa a cinque o più persone. Sono state invece dichiarate inammissibili le questioni concernenti il divieto di bilanciamento delle circostanze e l'assenza di un'attenuante per i fatti lievi.

La differenza tra non fondatezza e inammissibilità è determinante. La seconda non equivale a una valutazione sostanziale favorevole della normativa contestata, mentre la prima riguarda le specifiche censure sottoposte al giudice delle leggi.

In materia penale il principio di proporzionalità impone di esaminare l'effettiva condotta individuale e il rapporto con l'evento, evitando assimilazioni automatiche tra posizioni differenti. La sentenza conferma l'importanza di qualificare correttamente il fatto e le aggravanti concretamente contestate.

Fonte primaria: Corte costituzionale, sentenza n. 120/2026.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.