Corte costituzionale, ordinanza n. 175/2026: edilizia residenziale pubblica e parità di trattamento dei cittadini stranieri
La possibilità di subordinare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica all’esercizio di un’attività lavorativa pone un problema che trascende la legislazione regionale: riguarda la portata della parità di trattamento riconosciuta dal diritto dell’Unione ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti. Con l’ordinanza n. 175 del 2026, decisa l’8 luglio e depositata il 22 ottobre, la Corte costituzionale ha investito la Corte di giustizia di una questione interpretativa relativa alla direttiva 2011/98/UE.
La questione nasce da un giudizio promosso davanti al Tribunale di Torino e riguarda, fra l’altro, l’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e la disciplina piemontese sull’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il nodo investe gli stranieri muniti di permesso almeno biennale che, per partecipare in condizioni di parità con i cittadini italiani, devono dimostrare l’esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo. Il procedimento investe anche i profili relativi ai soggiornanti di lungo periodo e ai punteggi collegati alla prolungata residenza territoriale.
La direttiva 2011/98/UE riconosce, a determinate condizioni, una posizione di parità nell’accesso ai beni e ai servizi, comprese le procedure per ottenere un alloggio. Essa contempla anche possibilità di deroga. Proprio il modo in cui lo Stato membro manifesta la volontà di avvalersene costituisce il punto centrale del rinvio: è necessaria una formulazione espressa nel testo normativo, oppure può rilevare una volontà chiaramente desumibile dalla relazione illustrativa e dai lavori preparatori?
La questione ha conseguenze rilevanti per il metodo di interpretazione del diritto nazionale. Il legislatore non esercita necessariamente una deroga al principio di parità per il solo fatto di introdurre un requisito selettivo: occorre stabilire se e come quella scelta possa essere ricondotta alla facoltà consentita dal diritto dell’Unione. In particolare, la tutela della disponibilità di alloggi pubblici, risorsa limitata, deve essere valutata alla luce del sistema delle fonti e dei criteri di ragionevolezza applicabili.
È importante delimitare l’effetto dell’ordinanza. La Consulta non ha dichiarato illegittime le norme impugnate e non ha attribuito agli interessati un diritto immediato all’assegnazione dell’alloggio. Ha sospeso il proprio giudizio e chiesto un chiarimento interpretativo alla Corte di giustizia. Le ulteriori questioni prospettate, comprese quelle relative alla graduatoria regionale, restano da esaminare secondo l’esito del rinvio.
La pronuncia dimostra che integrazione lavorativa e diritto all’abitazione possono entrare in relazione, ma non sono categorie giuridicamente sovrapponibili. La valutazione del requisito lavorativo deve essere compiuta rispettando la struttura della parità di trattamento e i limiti entro cui il diritto europeo autorizza le deroghe.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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