Corte di giustizia C-511/25 Prokoda: la clausola discrezionale del regolamento Dublino

Corte di giustizia C-511/25 Prokoda: la clausola discrezionale del regolamento Dublino La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 24 settembre 2026 nella causa C-511/25, Prokoda, ha chiarito l'ambito della clausola discrezionale contenuta nell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Tale disposizione consente a uno Stato membro di decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata sul suo territorio anche quando l'esame non gli spetterebbe secondo i criteri ordinari di competenza. La controversia riguardava il rapporto fra tale facoltà e l'individuazione residuale dello Stato competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2. La Corte ha precisato che l'operatività della clausola non è esclusa per il solo fatto che la competenza sia stata determinata in applicazione del criterio residuale della prima domanda. Ne risulta confermata la distinzione fra le regole obbligatorie di individuazione della responsabilità e la facoltà discrezionale attribuita agli Stati. La sentenza non trasforma la clausola in un diritto automatico del richiedente a scegliere lo Stato che esaminerà la domanda. La motivazione e il controllo delle decisioni amministrative devono essere valutati nel quadro normativo applicabile, considerando anche il passaggio dal sistema Dublino al regolamento AMMR. Fonte primaria: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62025CJ0511 Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Testo predisposto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.