Il rispetto dei termini per impugnare l'espulsione è un presupposto decisivo dell'accesso alla tutela giurisdizionale. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011 distingue il termine ordinario di venti giorni da quello di quaranta giorni previsto per il ricorrente residente all'estero. La Cassazione civile, prima sezione, nell'ordinanza n. 1451 del 22 gennaio 2026, ha precisato la portata della seconda ipotesi.
Secondo il principio riportato nella rassegna ufficiale dell'Ufficio del Massimario, il termine di quaranta giorni opera quando la parte alleghi e dimostri di risiedere all'estero, anche a seguito del completamento dell'allontanamento conseguente all'esecuzione del decreto di espulsione. Non è quindi corretto presumere che l'esecuzione dell'espulsione lasci immutato, in ogni caso, il termine applicabile alla successiva opposizione.
La decisione investe un punto di equilibrio fra certezza dei rapporti giuridici ed effettività dell'accesso al giudice. La tutela contro il decreto espulsivo deve poter essere esercitata secondo le condizioni di fatto nelle quali si trova la persona al momento rilevante, fermo il necessario assolvimento dell'onere di allegazione e prova.
Per la difesa è essenziale documentare la residenza estera, la data di notificazione e le circostanze dell'allontanamento, evitando di ritenere automaticamente applicabile il termine maggiore. La questione è strettamente processuale e non anticipa alcuna conclusione sulla legittimità dell'espulsione nel merito.
Il riferimento è Cassazione, sezione I civile, ordinanza n. 1451/2026, depositata il 22 gennaio 2026, come repertoriata dalla rassegna ufficiale gennaio-febbraio 2026 della Corte di cassazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista