La tutela giurisdizionale contro le presunte violazioni dei diritti fondamentali nelle operazioni di frontiera può risultare illusoria quando gli elementi documentali decisivi si trovano nella disponibilità esclusiva dell'agenzia convenuta. La Grande Sezione della Corte di giustizia, con sentenza del 18 dicembre 2025, causa C-136/24 P, Hamoudi contro Frontex, ECLI:EU:C:2025:977, è intervenuta su questo nodo probatorio.
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una persona che affermava di aver subito un respingimento nel Mar Egeo. Il Tribunale dell'Unione aveva respinto l'azione ritenendo insufficienti le prove offerte, senza acquisire alcuni documenti nella disponibilità di Frontex richiesti dalla parte.
La Corte ha censurato quella impostazione, richiamando l'esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo e il dovere di adattare la valutazione delle prove alla particolare asimmetria informativa. Il carattere complesso e spesso scarsamente documentabile delle operazioni di frontiera non può tradursi in una barriera probatoria insuperabile per chi denuncia una violazione.
È essenziale delimitare l'esito: la Corte ha annullato la precedente ordinanza e rinviato la causa al Tribunale dell'Unione. Non ha accertato definitivamente la responsabilità di Frontex né riconosciuto il risarcimento richiesto. L'annullamento riguarda il metodo di esame della domanda.
La pronuncia assume valore sistematico nel rapporto fra obblighi delle agenzie europee, accesso ai documenti operativi e diritto a un ricorso effettivo. L'accertamento dei fatti resta necessario, ma il processo deve offrire strumenti idonei a renderlo concretamente possibile.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista