I termini della procedura accelerata nel nuovo Patto europeo: il decreto del Tribunale di Bologna del 20 ottobre 2026
I termini della procedura accelerata nel nuovo Patto europeo: il decreto del Tribunale di Bologna del 20 ottobre 2026
Con decreto del 20 ottobre 2026, pronunciato nel procedimento iscritto al n. R.G. 15794-1/2026, il Tribunale di Bologna ha affrontato due questioni centrali nell’applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348: la chiarezza delle informazioni sul termine per impugnare e le conseguenze del superamento del termine massimo previsto per la conclusione della procedura accelerata. La decisione offre un primo contributo interpretativo sul rapporto tra scansioni temporali e garanzie processuali nel nuovo sistema europeo di asilo.
Il ricorso era stato proposto contro una decisione della Commissione territoriale adottata all’esito di una procedura accelerata. Il provvedimento indicava, in punti diversi, termini incompatibili per l’impugnazione: trenta giorni in una parte e sette giorni in un’altra. Il Tribunale ha ritenuto che tale formulazione non consentisse al destinatario di comprendere con sufficiente certezza quale termine dovesse rispettare. Ha quindi escluso che l’incertezza generata dall’Amministrazione potesse ricadere sul richiedente, considerando applicabile il termine più ampio indicato nello stesso atto.
La pronuncia richiama la necessità che le informazioni sulle modalità di impugnazione siano chiare e univoche. La questione non è soltanto formale: l’indicazione del termine condiziona l’effettiva possibilità di accedere al giudice e di esercitare il diritto al ricorso. L’art. 67, par. 7, del Regolamento (UE) 2024/1348 prevede termini ridotti per alcune categorie di decisioni, mentre il paragrafo 8 stabilisce che essi decorrono dalla notifica al richiedente o al suo rappresentante. Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che l’indicazione contraddittoria di trenta e sette giorni imponesse di fare riferimento al termine più ampio riportato nel provvedimento. Il ricorso, proposto entro trenta giorni, è stato pertanto considerato ammissibile.
Il secondo profilo, di particolare rilievo sistematico, riguarda il termine di tre mesi previsto dall’art. 35, par. 3, del Regolamento per la conclusione della procedura d’esame accelerata. Nel caso concreto, la domanda era stata registrata mediante modello C3 il 18 giugno 2026, mentre la decisione era stata sottoscritta il 21 settembre successivo. Il Tribunale ha ritenuto superato il termine trimestrale, assumendo come data conclusiva quella della sottoscrizione da parte del presidente del collegio, anziché quella della deliberazione.
Per individuare il dies a quo, il giudice ha richiamato la disciplina transitoria introdotta dall’art. 17, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145. Per le domande rientranti nel nuovo regime, la disposizione considera la domanda formalizzata al momento della registrazione effettuata presso la Questura o l’ufficio di polizia di frontiera competente. Nel procedimento esaminato, la registrazione mediante C3 è stata quindi assunta come momento iniziale del calcolo.
Il decreto affronta così una questione destinata ad assumere rilievo nella prassi: quali siano le conseguenze del mancato rispetto del termine massimo di tre mesi. L’art. 35, par. 3, prescrive che l’autorità concluda la procedura accelerata entro tale limite, ma non disciplina espressamente, nella medesima disposizione, gli effetti del ritardo. Il Tribunale ha interpretato il termine in collegamento con la natura derogatoria della procedura accelerata e con le garanzie processuali che da essa dipendono. Se il procedimento eccede la durata stabilita, ha affermato il giudice, non può più essere qualificato come accelerato ai fini della deroga alla sospensione automatica.
A sostegno di questa conclusione, il Tribunale ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza 29 aprile 2024, n. 11399. Secondo la Corte, la deroga alla sospensione automatica presuppone che la procedura accelerata sia stata correttamente applicata e rispettata nelle sue articolazioni; in caso contrario, si ripristina la procedura ordinaria e si riespande la regola generale della sospensione del provvedimento impugnato. Il Tribunale di Bologna ha ritenuto tale principio applicabile anche nel nuovo quadro normativo, valorizzando la continuità della funzione di garanzia svolta dal rispetto dei termini.
La decisione individua, dunque, un nesso diretto tra durata dell’esame e regime di tutela giurisdizionale. La procedura accelerata comporta una disciplina eccezionale; la deroga alla sospensione automatica non può essere mantenuta quando viene meno il presupposto temporale che giustifica l’accelerazione. Nel caso concreto, accertato il superamento del termine trimestrale, il Tribunale ha dichiarato che la procedura non poteva più essere qualificata come accelerata e ha riconosciuto l’effetto sospensivo automatico del ricorso tempestivamente proposto.
Resta aperta la questione del momento in cui la decisione debba considerarsi conclusiva ai fini del termine previsto dall’art. 35. Il decreto attribuisce rilievo alla sottoscrizione del presidente del collegio, distinguendola dalla data di deliberazione. Il testo regolamentare, tuttavia, fa riferimento alla conclusione della procedura d’esame. La pronuncia offre un criterio interpretativo, ma non elimina ogni dubbio sul rapporto tra deliberazione, sottoscrizione e comunicazione del provvedimento, profili che potranno essere ulteriormente precisati dalla giurisprudenza.
Merita attenzione anche l’applicazione della disciplina transitoria nei casi in cui la manifestazione della volontà di chiedere protezione e la registrazione mediante C3 siano avvenute in momenti diversi, in particolare in prossimità del 12 giugno 2026. In simili situazioni, la ricostruzione non può necessariamente arrestarsi alla data del modello C3: occorre verificare quando la domanda sia stata presentata ai fini dell’individuazione del regime applicabile. Il decreto ha ritenuto assorbente il superamento dei termini, osservando che la procedura sarebbe risultata tardiva anche alla luce della disciplina previgente; il coordinamento tra data di presentazione e data di registrazione resta comunque rilevante nei procedimenti interessati dalla transizione normativa.
Il decreto del Tribunale di Bologna costituisce una pronuncia di merito e non ha efficacia vincolante generale. Il suo rilievo sta nell’avere collegato il rispetto dei termini della procedura accelerata alla permanenza della deroga alla sospensione automatica, oltre ad avere ribadito che le informazioni sul termine per impugnare devono essere comprensibili e coerenti. In attesa di ulteriori decisioni, la pronuncia offre un argomento interpretativo significativo: nel nuovo sistema europeo, le scansioni temporali non sono meri adempimenti organizzativi, ma incidono sulla qualificazione della procedura e sulle garanzie riconosciute al richiedente.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.