Il silenzio sul nulla osta al lavoro: TAR Veneto n. 911/2026 e dovere di provvedere

La sospensione dell'efficacia di un nulla osta al lavoro per esigenze di verifica non può trasformarsi in una sospensione indefinita del procedimento amministrativo. È questa la questione affrontata dal TAR Veneto, sezione III, nella sentenza n. 911 del 24 aprile 2026, relativa al ricorso R.G. n. 345/2026. La controversia si colloca nel quadro della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 145 del 2024, che ha rafforzato i controlli sui procedimenti di ingresso per lavoro. L'intensificazione dell'istruttoria, giustificata dall'esigenza di prevenire irregolarità, non elimina tuttavia il dovere dell'amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa. Nel caso considerato, il giudice amministrativo ha ravvisato il silenzio-inadempimento in relazione alla conferma del nulla osta e ha ordinato all'amministrazione di pronunciarsi entro il termine indicato in sentenza. La tutela riconosciuta non equivale al rilascio giudiziale del titolo: il suo oggetto è l'esercizio tempestivo e motivato del potere amministrativo. La distinzione è essenziale. L'interesse pubblico alla verifica dei requisiti può coesistere con il diritto dell'interessato e del datore di lavoro a conoscere l'esito della procedura. Il tempo del procedimento costituisce una componente dell'effettività della tutela: quando diventa indeterminato, l'attesa può incidere sulla disponibilità del posto di lavoro e sulla realizzabilità dell'ingresso regolare. La pronuncia offre perciò un riferimento utile per i ricorsi contro l'inerzia degli Sportelli unici, senza consentire di presumere l'esito favorevole dell'istruttoria. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista