Il termine di sessanta giorni per i permessi di soggiorno: tra previsione normativa e capacità amministrativa
Il termine di sessanta giorni per i permessi di soggiorno: tra previsione normativa e capacità amministrativa
L'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998 fissa in sessanta giorni il termine per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, sussistendone i presupposti. Il termine non coincide con un meccanismo di silenzio-assenso: il suo superamento non determina di per sé il rilascio del titolo.
Il valore del termine
La previsione normativa è espressione dell'esigenza di certezza e tempestività dell'azione amministrativa. Il ritardo può avere effetti concreti sulla possibilità di dimostrare la propria posizione presso datori di lavoro e altri soggetti. La distinzione tra domanda presentata, ricevuta e titolo rilasciato rimane essenziale.
Il lavoro durante l'attesa
L'articolo 5, comma 9-bis, del Testo unico disciplina il soggiorno e lo svolgimento temporaneo dell'attività lavorativa in pendenza del rilascio o rinnovo del permesso per lavoro, alle condizioni indicate dalla legge. Non si tratta di una regola automaticamente estensibile a ogni richiesta di permesso: tipologia e requisiti devono essere esaminati in concreto.
Quali indicatori servirebbero
Per valutare seriamente la capacità degli uffici bisognerebbe distinguere tra prime domande, rinnovi e conversioni, misurando il tempo trascorso dal deposito e quello delle eventuali integrazioni istruttorie. Dati disaggregati per tipologia e territorio potrebbero rendere più comprensibili le criticità e favorire interventi mirati, senza scambiare una difficoltà amministrativa per l'inesistenza dei controlli.
Una prospettiva istituzionale
L'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 enuncia il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; nel settore dell'immigrazione occorre coordinare tale principio con le disposizioni speciali. Rendere tracciabile il procedimento e comprensibile la richiesta di integrazione documentale tutela tanto l'interessato quanto l'amministrazione. Una decisione tempestiva e motivata, anche negativa, consente di conoscere e, se del caso, contestare il percorso istruttorio.
Fonti normative: D.Lgs. 286/1998, art. 5; Legge 241/1990, art. 2.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.