La CGUE sul caso Jilin: la protezione temporanea non giustifica il blocco automatico dell’esame dell’asilo

Con sentenza del 1° ottobre 2026 nella causa C-249/25, Jilin, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha esaminato la compatibilità con il diritto UE della sospensione automatica dell’istruttoria sulle domande di asilo presentate da beneficiari della protezione temporanea.

Il caso riguardava un cittadino cinese di origine uigura arrivato nei Paesi Bassi insieme alla moglie ucraina e al figlio. Le autorità avevano concesso la protezione temporanea quale familiare e sospeso l’esame della domanda di asilo per tutta la durata della tutela temporanea.

La Corte ha chiarito che una sospensione automatica e generalizzata non è conforme alla normativa europea. Sono istituti differenti, con presupposti ed effetti giuridici che non possono essere sovrapposti. Beneficiare temporaneamente di un meccanismo collettivo non significa rinunciare all’accertamento della propria domanda individuale.

Il principio richiama una responsabilità amministrativa precisa: l’esigenza di organizzare le procedure non può cancellare le garanzie fissate dal legislatore europeo. Una politica migratoria ordinata necessita di decisioni effettive, puntuali e controllabili, non di pratiche mantenute indefinitamente in sospeso.

Fonte: CGUE, 1 ottobre 2026, causa C-249/25, Jilin; comunicato ufficiale https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-10/cp260137it.pdf

Avv. Fabio Loscerbo