Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e sull’asilo introduce criteri più stringenti per l’individuazione delle domande da esaminare mediante procedure accelerate e di frontiera. Tra questi figura il tasso medio di riconoscimento della protezione internazionale pari o inferiore al 20% per il Paese di cittadinanza, calcolato secondo i dati Eurostat e alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2024/1348.
Non si tratta di un automatismo che autorizzi il rigetto delle domande di tutti i cittadini di un determinato Stato. L’articolo 42 del regolamento contempla valutazioni e deroghe connesse al mutamento significativo della situazione nel Paese di origine e all’appartenenza del richiedente a categorie per le quali il dato statistico non è rappresentativo. La posizione individuale resta dunque centrale.
La percentuale di riconoscimento è uno strumento di organizzazione procedimentale, non un giudizio sulla credibilità della persona né una presunzione assoluta di insussistenza del rischio. La distinzione incide concretamente sul diritto di difesa, sulla qualità dell’istruttoria e sull’esame delle circostanze personali.
Il nuovo equilibrio europeo dovrà essere misurato non soltanto in termini di rapidità delle decisioni, ma anche di effettività delle garanzie. Un sistema efficiente è quello che decide tempestivamente senza trasformare gli indicatori aggregati in sentenze individuali.
Fonte normativa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32024R1348
Avv. Fabio Loscerbo