Permesso UE di lungo periodo: la rilevanza delle risorse del nucleo familiare

La valutazione del requisito economico per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere ridotta a un riscontro esclusivamente formale del reddito individuale del richiedente. Il TAR Veneto, sezione III, con la sentenza n. 892 del 22 aprile 2026, R.G. n. 564/2026, ha affrontato la questione della considerazione delle risorse stabili rese disponibili dai familiari conviventi. L'articolo 9 del testo unico immigrazione deve essere letto in coerenza con la direttiva 2003/109/CE, che collega il requisito alla disponibilità di risorse sufficienti e regolari. La finalità del controllo non è l'affermazione di un modello rigido di produzione individuale del reddito, ma la verifica della sostenibilità economica del soggiorno nel contesto effettivo della vita dell'interessato. Nella controversia, il giudice ha censurato la mancata considerazione delle risorse familiari e ha disposto il riesame amministrativo. Non ha sostituito la propria valutazione a quella dell'autorità sul possesso di tutti i requisiti, né ha affermato che qualunque contributo di un familiare sia automaticamente sufficiente. La rilevanza pratica è evidente: la prova deve riguardare disponibilità, stabilità e attendibilità delle risorse, non semplicemente l'esistenza di una relazione di parentela. In un contesto in cui il reddito può derivare da più componenti del nucleo, una valutazione isolata rischia di rappresentare in modo inesatto la condizione patrimoniale del richiedente. La sentenza richiama così il principio di effettività della valutazione individuale, senza eliminare il potere amministrativo di verificare concretamente l'autosufficienza economica. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista