Procedure d'asilo di frontiera e centri nell'entroterra: la CGUE nelle cause Danané

La Corte di giustizia dell’Unione europea, Quinta Sezione, ha deciso il 16 aprile 2026 le cause riunite C-50/24–C-56/24, Danané e altri. Il giudizio nasce da procedure di protezione internazionale esaminate in Belgio in luoghi di trattenimento collocati geograficamente nell'entroterra, ma utilizzati nell'ambito della procedura di frontiera.

Secondo la Corte, il centro non deve necessariamente trovarsi materialmente alla frontiera. Questa circostanza, tuttavia, non sottrae l'amministrazione al rispetto delle condizioni e dei termini della procedura, né trasforma automaticamente in legittimo il trattenimento.

Occorre distinguere la qualificazione della procedura d'asilo, la sua durata, la decisione amministrativa sulla domanda e il separato provvedimento di trattenimento. Ognuno di questi aspetti richiede una base normativa e un controllo appropriato.

La pronuncia offre un criterio di confronto per il nuovo assetto europeo: la localizzazione fisica non sostituisce la verifica delle garanzie. La sua portata va ricostruita alla luce della normativa applicabile ratione temporis.

Fonte: https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-04/cp260054it.pdf

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

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