Return hubs: quali garanzie per i trasferimenti verso Paesi terzi?

Return hubs: quali garanzie per i trasferimenti verso Paesi terzi?

Il nuovo Regolamento europeo sui rimpatri consente la conclusione di accordi con Paesi terzi per la creazione di centri destinati a persone che non hanno più titolo a rimanere nell’Unione europea.

La possibilità dei cosiddetti return hubs apre però una serie di questioni giuridiche che saranno centrali nei prossimi mesi: individuazione del Paese partner, condizioni materiali, accesso alla tutela giurisdizionale, controllo sull’esecuzione e rispetto del principio di non-refoulement.

Il Regolamento esclude i minori stranieri non accompagnati e richiede che il Paese terzo rispetti il diritto internazionale e i diritti fondamentali. Questo non elimina, però, la necessità di una valutazione individuale prima del trasferimento.

Per la difesa sarà essenziale verificare il contenuto dell’accordo applicabile, le garanzie offerte dal Paese di destinazione e la possibilità concreta di contestare il trasferimento prima che venga eseguito.

Il nodo principale è evitare che il trasferimento verso un hub diventi un modo per spostare fuori dal territorio europeo il controllo giudiziario sulla misura.

La questione sarà quindi meno geografica di quanto sembri: il problema non è soltanto dove si trova il centro, ma quali garanzie accompagnano la persona prima, durante e dopo il trasferimento.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.