Richiedenti asilo, il documento annuale e il diritto di lavorare: che cosa prevede il decreto-legge n. 168/2026
L’articolo 4 del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, interviene sulla documentazione dei richiedenti protezione internazionale nel quadro del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo. Il documento previsto ha validità annuale, rinnovabile, ed è rilasciato secondo le regole della registrazione e della formalizzazione della domanda.
La disposizione non va confusa con il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Il documento certifica la posizione di richiedente, vale come documento di riconoscimento e rende più chiara la disciplina della presenza sul territorio. Il diritto a lavorare è esercitabile trascorsi novanta giorni dalla formalizzazione, alle condizioni dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 142/2015.
Durante la fase transitoria, prorogata sino al 30 aprile 2027, la registrazione presso Questure e uffici di polizia di frontiera coincide, nei casi disciplinati, con la formalizzazione. Questo elemento conta anche per individuare correttamente il dies a quo dei termini e tutelare l’interessato contro ritardi amministrativi.
L’intervento dimostra quanto la certezza documentale condizioni vita quotidiana, occupazione e autonomia. Occorre però seguire l’iter di conversione del decreto-legge e distinguere le disposizioni attualmente efficaci da eventuali modifiche successive.
Fonte: https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4947/Richiedenti-asilo-validita-annuale-dei-nuovi-documenti-e-proroga-della-fase-transitoria
Avv. Fabio Loscerbo