Ricongiungimento familiare: il reddito non si valuta in modo isolato

Ricongiungimento familiare: il reddito non si valuta in modo isolato

Un’ordinanza del Tribunale di Roma dell’11 settembre 2026 offre un’indicazione utile sulla verifica del requisito economico nei procedimenti di ricongiungimento familiare.

La decisione valorizza una lettura non meramente individuale delle risorse disponibili, prendendo in considerazione anche il contributo economico del coniuge nel Paese di origine e le risorse del nucleo familiare ospitante in Italia.

Il dato è importante perché il requisito reddituale viene spesso trattato come un numero riferito esclusivamente al richiedente. In realtà, nei casi concreti, la capacità di mantenimento può dipendere da una pluralità di apporti economici e dalla struttura effettiva del nucleo.

Per la difesa diventa quindi essenziale documentare in modo ordinato tutte le risorse lecite e stabili che contribuiscono al sostentamento familiare: redditi del richiedente, del coniuge, di familiari conviventi, disponibilità abitative e altri elementi economicamente rilevanti secondo la disciplina applicabile.

La pronuncia non elimina naturalmente il requisito previsto dalla legge né consente di prescindere dai parametri normativi. Invita però a evitare letture formalistiche che ignorino la reale capacità economica della famiglia nel suo complesso.

È un principio particolarmente utile nei nuclei transnazionali, nei quali il sostegno economico può essere ripartito tra più soggetti e non coincidere con il solo reddito dichiarato dalla persona che presenta l’istanza.

Il punto operativo è quindi chiaro: nei procedimenti di ricongiungimento familiare la prova economica va costruita come quadro complessivo, non come semplice allegazione di un singolo CUD o di una sola busta paga.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.