Secondo il Tribunale di Venezia, l’accesso alla procedura d’asilo non può dipendere da attese amministrative sproporzionate
Secondo il Tribunale di Venezia, l’accesso alla procedura d’asilo non può dipendere da attese amministrative sproporzionate
La capacità del sistema di protezione internazionale non si misura soltanto dalla qualità delle decisioni delle Commissioni territoriali. Prima ancora, occorre considerare il tempo necessario per formalizzare una domanda che l’interessato ha già manifestato di voler presentare. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 21 febbraio 2024, R.G. 1811/2024, ha affrontato questo problema in un procedimento cautelare relativo all’accesso alla procedura di asilo.
La fattispecie e il ritardo
Il richiedente aveva manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale il 13 ottobre 2023. La Questura di Verona aveva tuttavia fissato la formalizzazione della domanda per il 19 giugno 2024, a distanza di circa otto mesi. Lo scarto temporale fra manifestazione della volontà e verbalizzazione della domanda assume rilievo perché il mancato accesso alla formalizzazione può incidere concretamente sulla disponibilità di documenti, sul lavoro e sulla fruizione dei servizi.
Il principio giudiziale
Nel provvedimento cautelare il Tribunale ha valorizzato il carattere vincolato dell’avvio della procedura, richiamando l’articolo 26 del d.lgs. 25/2008 e l’articolo 4 del d.lgs. 142/2015. La Questura non dispone di una libera scelta se prendere in carico o meno una manifestazione di volontà di chiedere protezione. Il giudice ha inoltre riconosciuto che il ritardo protratto può determinare un pregiudizio significativo rispetto a diritti sociali e situazioni familiari, e ha ordinato la formalizzazione entro quarantacinque giorni.
Si tratta di un ordine specifico emesso in un procedimento concreto, non della fissazione di un termine generale di quarantacinque giorni sostitutivo delle scadenze legislative. Analogamente il decreto non decide il merito del diritto alla protezione internazionale: garantisce l’accesso effettivo alla relativa procedura.
La dimensione istituzionale
La distinzione fra ricezione della volontà e verbalizzazione non può trasformarsi in un intervallo privo di garanzie. Un’amministrazione che differisce sistematicamente gli appuntamenti rischia di spostare su singoli richiedenti le conseguenze della propria organizzazione. Per valutare tali fenomeni occorrerebbero dati comparabili sulle richieste di appuntamento, sulle date di verbalizzazione e sui tempi per Questura, distinguendo le categorie procedurali ed evitando di confondere ritardo medio e singoli casi estremi.
Da un punto di vista europeo, il tema riguarda l’effettività dell’accesso alla procedura e la possibilità di esercitare diritti già collegati alla condizione di richiedente. La concreta disciplina applicabile va verificata alla luce delle norme vigenti al momento della domanda; il provvedimento del 2024 viene qui analizzato nella sua specifica cornice normativa.
Indicazioni operative e di politica amministrativa
Per il contenzioso individuale assumono rilievo la documentazione della prima manifestazione di volontà, le richieste di appuntamento, le risposte della Questura e gli effetti concreti del differimento. Sul piano istituzionale, invece, la prevenzione del contenzioso richiede procedure di registrazione tracciabili, riscontri scritti e indicatori pubblici sui tempi di accesso. L’obiettivo non è anticipare una decisione favorevole sulla protezione, ma evitare che la domanda resti priva di esame a causa della fase preliminare.
La pronuncia veneziana mostra così come il controllo giurisdizionale dell’inerzia possa svolgere una funzione di garanzia individuale e, indirettamente, segnalare problemi di funzionamento amministrativo meritevoli di interventi organizzativi.
Fonte giudiziaria: Tribunale ordinario di Venezia, decreto 21 febbraio 2024, R.G. 1811/2024, descritto nella rassegna giurisprudenziale di Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. Riferimenti normativi esaminati: art. 26 d.lgs. 25/2008 e art. 4 d.lgs. 142/2015.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.