Secondo la Corte d'Appello di Trieste, cittadinanza e residenza effettiva oltre l'anagrafe

Secondo la Corte d'Appello di Trieste, la cittadinanza di chi nasce e cresce in Italia non può dipendere soltanto dall'anagrafe

La cittadinanza acquisita per dichiarazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 91/1992 si trova al punto di incontro fra continuità della residenza, effettività dei legami sociali e obblighi documentali. La Corte d'Appello di Trieste, sezione I civile, con sentenza n. 251/2025, pubblicata il 20 settembre 2025, ha confermato il riconoscimento della cittadinanza a una persona nata in Italia da genitori stranieri. La pronuncia merita attenzione soprattutto per l'interpretazione dell'art. 33 del d.l. 69/2013 e per il valore probatorio della residenza effettiva.

La controversia e l'esito

Il Ministero dell'Interno aveva impugnato l'ordinanza n. 1801/2024 del Tribunale di Trieste, contestando la tempestività della dichiarazione e la continuità della residenza della richiedente. In particolare, sosteneva la natura decadenziale del termine annuale successivo al compimento dei diciotto anni e attribuiva rilievo decisivo alle lacune nell'iscrizione anagrafica. La Corte ha rigettato l'appello, ritenendo che le omissioni imputabili ai genitori o agli uffici non potessero automaticamente pregiudicare l'interessata e che la permanenza in Italia fosse dimostrata dalla documentazione disponibile.

Il criterio sostanziale della residenza

Il punto centrale non consiste nell'irrilevanza generale dell'anagrafe, che rimane un fondamentale strumento di prova e organizzazione amministrativa. La questione è se l'assenza o la discontinuità delle iscrizioni possa annullare una residenza effettiva altrimenti dimostrata. Nel caso esaminato, certificati di nascita, frequenza scolastica e documentazione sanitaria hanno costituito elementi idonei a ricostruire una continuità territoriale dalla nascita alla maggiore età. La Corte ha richiamato la possibilità di provare il requisito con ogni documentazione pertinente, in coerenza con l'orientamento di legittimità.

Articolo 33 e responsabilità delle istituzioni

L'art. 33 del d.l. 69/2013 è stato letto come presidio contro l'imputazione al giovane di inadempimenti non suoi. Ne deriva una distinzione istituzionalmente rilevante: lo Stato conserva il potere di verificare rigorosamente i requisiti della cittadinanza, ma la verifica non può convertire le mancanze dei genitori o della pubblica amministrazione in una sanzione sostanziale a carico di chi ha vissuto in Italia. La pronuncia evita pertanto di confondere il dato registrale con il fatto storico della presenza stabile.

Profili amministrativi e applicazione pratica

Una domanda o un'azione giudiziaria impostata su questo principio richiede una ricostruzione documentale cronologica. Vanno esaminate le iscrizioni anagrafiche, le ragioni degli eventuali vuoti, la frequenza scolastica, le certificazioni mediche, le registrazioni presso altri servizi e le comunicazioni ricevute dagli uffici. La decisione non dispensa dal dimostrare una residenza effettiva e ininterrotta nei termini di legge, né rende irrilevante ogni ritardo nella dichiarazione: impone di valutare l'origine delle irregolarità e la loro imputabilità.

Una questione di metodo giuridico

Il caso Trieste presenta una lezione più ampia per l'amministrazione della cittadinanza: l'istruttoria deve ricercare la verità sostanziale senza rinunciare alla verificabilità delle prove. Un documento mancante non equivale necessariamente a una presenza mancante. La correttezza del procedimento dipende dall'uso congiunto di atti pubblici, elementi storici e garanzie offerte dalla legge.

Pronuncia e fonte

Corte d'Appello di Trieste, sezione I civile, sentenza n. 251/2025, pubblicata il 20 settembre 2025, R.G. 158/2024; confermata l'ordinanza n. 1801/2024 del Tribunale di Trieste. Scheda e riferimento alla pronuncia, ASGI, 30 settembre 2025.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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