Una segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen non può risolversi, per l'interessato, in una formula opaca che impedisca di comprendere le ragioni del diniego e di esercitare il diritto di difesa. Il TAR Lazio, Roma, sezione V-quater, nella sentenza n. 10641 del 9 giugno 2026, R.G. n. 13541/2025, ha affrontato questo problema in una controversia relativa a un visto per lavoro e a una segnalazione proveniente dall'Austria.
La circolazione delle informazioni fra Stati è uno strumento fondamentale della cooperazione Schengen. Tuttavia, quando quelle informazioni producono effetti pregiudizievoli su una specifica domanda, l'amministrazione nazionale resta tenuta a rispettare le garanzie procedimentali previste dall'ordinamento europeo e interno.
Il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-225/19 e C-226/19, valorizzando l'esigenza di rendere identificabile lo Stato che ha inserito la segnalazione e di permettere una contestazione effettiva delle ragioni del rifiuto. L'annullamento del diniego non implica, di per sé, che la segnalazione debba essere cancellata o che il visto sia dovuto: impone una nuova determinazione conforme alle garanzie applicabili.
Dal punto di vista difensivo, il problema non è soltanto l'esistenza materiale dell'annotazione informatica, ma la sua pertinenza, l'attualità e il grado di conoscibilità degli elementi decisivi. Il procedimento non può sottrarsi al sindacato giurisdizionale attraverso il semplice richiamo a informazioni provenienti da un altro Stato.
La decisione conferma che cooperazione amministrativa europea ed effettività del contraddittorio devono procedere insieme.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista