Segnalazione SIS e regolarizzazione: la Consulta esclude l'automatismo fondato sulla sola irregolarità d'ingresso

La Corte costituzionale, con sentenza n. 6/2026, depositata il 22 gennaio 2026, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34/2020 nella parte in cui escludeva dalle procedure di regolarizzazione gli stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo mancato rispetto delle regole sull’ingresso e sul soggiorno.

La Corte ha ravvisato la violazione dell’articolo 3 della Costituzione, sotto i profili della ragionevolezza e dell’eguaglianza. La preclusione contraddiceva infatti la stessa finalità della disciplina straordinaria, che mirava a regolarizzare rapporti e posizioni caratterizzati da una pregressa irregolarità.

La decisione non cancella le segnalazioni SIS e non impedisce all’autorità di valutare concreti rischi per l’ordine pubblico o la sicurezza. Impone invece di distinguere il fondamento effettivo della segnalazione e di evitare che la mera irregolarità migratoria si traduca, nel contesto esaminato, in una esclusione automatica irragionevole.

Il principio offre una chiave di lettura di rilievo: la decisione amministrativa deve rispondere alla finalità della legge e considerare la posizione individuale. La legalità delle frontiere e il controllo degli ingressi non autorizzano automatismi incompatibili con la Costituzione.

Fonte: Corte costituzionale, sentenza 22 gennaio 2026, n. 6, https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/6

Avv. Fabio Loscerbo