TAR Piemonte n. 1195/2026: accoglienza, la Prefettura ha 30 giorni

TAR Piemonte n. 1195/2026: accoglienza, la Prefettura ha 30 giorni

Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 1195/2026, ha affrontato il tema dei tempi di conclusione del procedimento relativo all’accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

Il giudice ha dichiarato illegittimo il silenzio della Prefettura e ha applicato il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, escludendo che l’inserimento in una lista d’attesa possa sostituire un provvedimento espresso.

La distinzione è importante: la mancanza materiale di posti può incidere sulle modalità con cui l’Amministrazione dà esecuzione al proprio obbligo, ma non elimina il dovere di istruire e concludere il procedimento.

Per la difesa, il primo controllo diventa quindi cronologico: data della domanda, risposta eventualmente ricevuta, eventuale comunicazione di lista d’attesa, valutazione dell’indigenza e delle vulnerabilità, decorso del termine.

La pronuncia rafforza un principio amministrativo generale che assume particolare importanza nel settore dell’immigrazione: la scarsità organizzativa non può trasformarsi in silenzio indefinito.

In presenza di una domanda formalmente presentata, l’interessato deve poter conoscere la posizione dell’Amministrazione e contestarla, se necessario, davanti al giudice.

Il messaggio operativo è quindi netto: “sei in lista d’attesa” non equivale automaticamente a una decisione amministrativa.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.