Tribunale di Bologna, RG 14155-1/2026: la soglia del 20% non sostituisce l'esame individuale nella procedura accelerata

Il tasso europeo di riconoscimento della protezione internazionale inferiore al venti per cento è un criterio procedurale, non una presunzione assoluta di inattendibilità delle domande presentate da persone di una determinata cittadinanza. Il Tribunale di Bologna, con decreto cautelare del 21 ottobre 2026, RG 14155-1/2026, ha esaminato la corretta applicazione dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348, attribuendo rilievo alla qualità e alla rappresentatività dei dati statistici utilizzati.

La disciplina europea consente di ricorrere alla procedura accelerata al verificarsi dei presupposti previsti dal regolamento. Essa richiede tuttavia che il dato statistico sia applicato correttamente, tenendo conto delle eccezioni normative e delle situazioni che rendono il tasso generale non rappresentativo di determinate categorie di richiedenti. La percentuale aggregata non può essere isolata dal contesto nel quale è stata rilevata né dal profilo individuale della domanda.

Nel caso esaminato il giudice ha rilevato criticità nella base informativa richiamata per attivare il rito accelerato. Secondo il provvedimento, i dati disponibili non consentivano di compiere tutte le verifiche necessarie sulle categorie e sull’evoluzione delle condizioni del Paese, anche in ragione dell’eterogeneità delle decisioni considerate e dell’incompletezza delle rilevazioni rispetto alle definizioni dei procedimenti nazionali.

Il punto non è negare in astratto la legittimità di un criterio statistico. È stabilire quali requisiti debbano ricorrere affinché il dato possa produrre l’effetto giuridico di ridurre i tempi della procedura e incidere sulle garanzie processuali. L’accertamento deve essere controllabile e sorretto da elementi sufficienti, senza automatismi fondati su percentuali estrapolate dal loro contesto.

La conseguenza nel caso concreto è stata la dichiarazione secondo cui il ricorso tempestivo aveva determinato la sospensione automatica dell’efficacia del diniego. Anche qui la natura cautelare del provvedimento va mantenuta distinta dal merito: il giudice non ha riconosciuto uno status di protezione e non ha dichiarato inapplicabile il criterio percentuale a tutte le domande future.

La ricaduta pratica è rilevante. La difesa deve acquisire la determinazione amministrativa che dispone l’esame accelerato, individuare le fonti dei dati, verificare le categorie rilevanti e contestare puntualmente le eventuali omissioni. Il nuovo sistema europeo potrà operare correttamente soltanto se la rapidità procedimentale rimarrà compatibile con l’accertamento completo delle circostanze individuali.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

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