Tribunale di Bologna, RG 16027-1/2026: domanda reiterata e nuovi elementi di protezione complementare

La domanda reiterata di protezione internazionale non può essere esaminata ignorando gli elementi nuovi che, nell’ordinamento italiano, assumono rilievo per la protezione complementare. Lo afferma, nei limiti del provvedimento cautelare, il Tribunale di Bologna con decreto del 22 ottobre 2026, RG 16027-1/2026, pronunciato dopo l’entrata in applicazione del nuovo regolamento europeo sulle procedure d’asilo.

Il caso riguarda una domanda reiterata dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale. Il richiedente aveva però dedotto un fatto sopravvenuto, costituito dalla nascita di un figlio in Italia, che reputava rilevante in relazione alla protezione speciale disciplinata dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il problema centrale consisteva nello stabilire se, nell’esame preliminare della domanda reiterata, dovessero essere considerati anche elementi nuovi relativi a una protezione nazionale complementare, non limitata alle forme di protezione internazionale armonizzate.

La decisione valorizza l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, in rapporto alla scelta dell’ordinamento italiano di trattare la protezione complementare nell’ambito della procedura di protezione internazionale. Viene così in considerazione la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cassazione n. 37275/2022, sull’ammissibilità di una domanda reiterata fondata anche esclusivamente su nuovi elementi pertinenti alla protezione speciale.

Una lettura che limitasse l’esame preliminare ai soli elementi relativi allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria rischierebbe di rendere priva di effettività la scelta nazionale di integrare le forme di tutela nello stesso procedimento. Ciò non significa che ogni circostanza sopravvenuta imponga l’accoglimento. Significa invece che il carattere nuovo e potenzialmente rilevante dei fatti allegati deve essere esaminato prima di dichiarare l’inammissibilità della domanda.

Occorre distinguere con precisione gli effetti processuali. L’articolo 68 del regolamento prevede un regime specifico per le domande reiterate, che non comporta una generalizzata sospensione automatica. Il giudice, ritenendo erronea nel caso concreto la dichiarazione di inammissibilità, ha autorizzato il richiedente a rimanere sul territorio durante il giudizio e disposto il rilascio della documentazione conseguente. Non ha invece dichiarato automaticamente riconosciuta la protezione complementare.

Il decreto considera anche le indicazioni poco chiare sui termini di impugnazione e il loro riflesso sulla tempestività del ricorso. È un aspetto non secondario, perché la conoscibilità delle regole processuali costituisce parte dell’effettività della tutela.

La decisione presenta un interesse particolare per l’evoluzione del diritto dell’immigrazione: mostra come la nuova disciplina europea debba coordinarsi con le tutele complementari nazionali e con l’esigenza di un accertamento realmente individualizzato.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.