Tribunale di Milano: la procedura accelerata non può essere scelta prima di conoscere la domanda
Il Tribunale di Milano, con decisione del 20 settembre 2026, affronta un problema che può incidere direttamente sulla legittimità della procedura accelerata: il momento in cui la Commissione decide di incanalare la domanda in un rito speciale.
Secondo il Tribunale, se la determina viene adottata prima che siano disponibili gli elementi essenziali della domanda, il rischio è che la scelta del rito preceda la conoscenza effettiva delle ragioni poste a fondamento della richiesta di protezione.
Il punto è importante perché la procedura accelerata non dovrebbe derivare da un automatismo puramente formale. La Commissione deve poter collegare la scelta procedurale a elementi concreti della domanda e ai presupposti previsti dalla normativa applicabile.
Quando la sequenza cronologica mostra che la decisione sul rito è stata presa prima del modello C3 o prima della raccolta delle allegazioni essenziali, si apre un problema di motivazione e di effettiva individualizzazione della procedura.
Per la difesa, la verifica deve quindi partire dagli atti e dalle date: manifestazione di volontà, registrazione, modello C3, determina del Presidente, audizione e decisione finale.
Una semplice etichetta procedurale non basta se non è possibile ricostruire il presupposto concreto che l’ha giustificata. Quando il rito speciale incide sui termini e sulle garanzie, la cronologia degli atti diventa parte integrante del controllo di legittimità.
La pronuncia offre quindi una regola pratica semplice: prima di discutere il merito, bisogna controllare se la Commissione conosceva davvero la domanda quando ha deciso come trattarla.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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