Tribunale di Roma: il giudice deve controllare d’ufficio la procedura accelerata

Tribunale di Roma: il giudice deve controllare d’ufficio la procedura accelerata

Il Tribunale di Roma, con decisione del 12 settembre 2026, ha affrontato il controllo giudiziale sulla scelta della procedura accelerata nel nuovo sistema europeo dell’asilo.

In sede cautelare il giudice ha verificato non soltanto il presupposto formale dell’accelerazione, ma anche l’effettività dell’informazione fornita al richiedente, l’accesso all’orientamento legale, la presenza di eventuali garanzie procedurali particolari e la prova del criterio statistico eventualmente invocato.

La verifica non può quindi fermarsi alla qualificazione utilizzata dall’Amministrazione. Se i presupposti dell’accelerata non risultano realmente dimostrati, il giudice deve ricondurre la domanda alla procedura ordinaria con le conseguenze previste sul piano processuale.

La pronuncia è particolarmente importante perché attribuisce al giudice un ruolo attivo nel controllo della correttezza del rito applicato, soprattutto quando dalla scelta procedurale dipendono termini ridotti o l’assenza dell’effetto sospensivo automatico.

Per la difesa diventa essenziale costruire una checklist completa: determina, informativa, accesso all’assistenza, vulnerabilità, presupposto normativo, dato statistico e cronologia degli atti.

Il principio è netto: la procedura accelerata non è una qualificazione sottratta al controllo del giudice, ma una scelta che deve risultare concretamente giustificata.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.